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Legislazione regionale sui beni paesistici

L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977 ha da tempo delegato all’amministrazione regionale le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali ai sensi della Legge n.1497/1939, oggi regolamentate con decreto legislativo n.42/2004 e successive modificazioni.

Tali funzioni erano esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, da ultimo il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. La Regione Liguria, dopo una prima fase di assestamento, ha provveduto ad attuare una forma di subdelega nei confronti dei Comuni di alcune funzioni. La norma a cui si fa riferimento è la legge regionale n.15/1980, modificata e integrata con legge regionale n.44/1982, la quale ha disciplinato un primo riparto di competenze tra Regione e comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative connesse al rilascio del titolo paesistico-ambientale di cui all'articolo 7 della Legge n.1497/1939, in allora vigente.

L'entrata in vigore della Legge n.431/1985 ha comportato l'estensione del territorio sottoposto al vincolo, con un notevole incremento delle istanze di autorizzazione inoltrate agli enti. Si è quindi ritenuto opportuno, anche in vista di un necessario decentramento, prevedere un riordino delle funzioni amministrative in materia coinvolgendo i Comuni (incrementando le competenze già attribuite con la lr n.15/80 e s.m) e anche le Province. La disciplina di riferimento è la legge regionale n.20/1991, che articola i compiti come di seguito riassunto:

la normativa viene suddivisa in tre parti

  • ordinamento delle competenze a regime
  • ordinamento delle competenze nel periodo transitorio
  • disposizioni finali

Per le competenze a regime, la Regione ha ritenuto di mantenere l’esercizio delle funzioni di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei confronti di categorie di interventi che, per loro natura e rilevanza, necessitino di apposite valutazioni regionali.
Le competenze nel periodo transitorio si articolano per categorie di Comuni, individuate per popolazione. Quindi, nel regime transitorio i soggetti coinvolti nella gestione della tutela del paesaggio sono la Regione, le Province e i Comuni.

Nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti vige ancora, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la legge regionale n.15/1980, e successive modifiche ed integrazioni, e le funzioni sino ad allora esercitate dalla Regione sono attribuite alla Provincia, unitamente alle funzioni connesse ad interventi edilizi da realizzarsi in zone soggette dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico al regime normativo della Conservazione.
Per quanto concerne invece i Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, l'articolo 7 della legge regionale n.20/1991 ha disciplinato il riparto di competenze tra Regione e Comune seguendo dei parametri, per lo piú dimensionali, nei confronti degli interventi per i quali viene richiesta la pertinente autorizzazione.

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