Procedimenti concertativi
La legge n.142/1992, e successive modifiche e integrazioni di riforma dell'Ordinamento delle autonomie locali, e la legge n.241/1990, e successive modifiche e integrazioni ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", hanno introdotto nuovi strumenti di concertazione tra le pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche, come gli accordi di Programma, e di semplificazione amministrativa per l’approvazione di progetti ed il rilascio dei necessari pareri (nulla osta e autorizzazioni) quali le Conferenze di servizi.
Questi procedimenti si affiancano alle Intese Stato-Regione, previste dall'art. 81 del dpr 616/1977, che riguardano invece il rilascio di provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di opere e interventi eseguiti da Enti e Amministrazioni statali su aree di proprietà del demanio dello Stato, anch’essi trasformati con il dpr 383/94 in procedimenti di tipo concertativo, unitamente a quelli indicati dalle leggi n.210/1985, n.179/1992 e n.493/1993.
La legge urbanistica regionale (lr n.36/1997) prevede un nuovo assetto del governo locale del territorio, secondo le linee indicate dalla legge 142/1990, mediante una innovativa distribuzione delle competenze tra Regione, province e comuni fondata sui principi della concertazione degli atti di pianificazione territoriale tra gli enti coinvolti. La legge ha contestualmente definito i casi specifici e gli ambiti di applicazione dei suddetti procedimenti, introducendo un nuovo tipo di strumento concertativo denominato accordo di Pianificazione.
Secondo quanto indicato nella normativa statale, e più specificatamente nella legge urbanistica regionale e relative circolari, la finalità propria dell’accordo di Programma resta quella non solo di snellire i procedimenti amministrativi ordinari, ma soprattutto di concordare, in un’unica sede, le modalità di realizzazione di opere, interventi o programmi di interventi pubblici e di interesse pubblico che richiedano l’azione integrata di due o più soggetti pubblici, con conseguente contestualizzazione in tale sede degli atti di ogni Amministrazione competente.
L'istituto della conferenza dei Servizi, a differenza dell'accordo di Programma:
- non si concreta in un contratto di diritto pubblico, bensì nella emanazione, nel contesto di un unico procedimento, degli atti amministrativi di varia natura occorrenti per l’approvazione di un determinato progetto
- è applicabile per espressa disposizione di legge nei confronti di qualsiasi opera, pubblica o privata, essendo a tal fine necessario e sufficiente che per la sua approvazione sia richiesta una pluralità di atti autorizzativi o approvativi di competenza di più uffici di una amministrazione o di più amministrazioni od enti pubblici
Qualora gli accordi di Programma coinvolgano direttamente o indirettamente anche soggetti privati, il ruolo di questi ultimi non potrà mai costituire l'oggetto principale dell'accordo, bensì una sua parte complementare.
La struttura regionale preposta allo svolgimento delle sopra specificate funzioni è il Servizio procedimenti concertativi del dipartimento Pianificazione territoriale ed urbanistica.
Le principali funzioni della struttura si articolano nella elaborazione di piani, programmi e progetti, atti di indirizzo, istruttoria dei procedimenti autorizzativi e approvativi, e nel coordinamento delle diverse Istituzioni di volta in volta coinvolte nella definizione di modelli e metodologie di attuazione dei procedimenti stessi.


