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Misure urgenti rilancio attività edilizia e riqualificazione patrimonio urbanistico-edilizio - Piano casa

Con la legge regionale n. 49 del 3 novembre 2009, “Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.19 del 4 novembre 2009 e in vigore dal 19 novembre 2009) la Regione Liguria ha dato attuazione all'intesa sottoscritta il 1° aprile 2009 tra Stato, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza Unificata per l’assunzione di misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia (così detto “Piano Casa”). Negli articoli da 1 a 8 è stata dettata una speciale disciplina derogatoria della strumentazione urbanistica comunale avente in origine efficacia per 24 mesi (fino al 19 novembre 2011).

Con la lr n.4 dell’1 marzo 2011 (pubblicata sul Burl n.4 del 2 marzo 2011), che, dichiarata urgente, è in vigore dalla data di pubblicazione, sono state apportate alcune modifiche alla lr n.49/2009 volte a ovviare alle problematiche interpretative e applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge. A fronte delle novità introdotte dalla lr n.4/2011 e per consentire una più ampia applicazione delle misure straordinarie previste, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 il relativo termine di efficacia.

Con la lr n.33 del 16 novembre 2011, "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n.49" in vigore dal 17 novembre 2011, la Regione Liguria, rispetto alle disposizioni statali introdotte dall’articolo 5 del decreto legge n.70/2011 (così detto “Decreto Sviluppo”), convertito con legge n.106/2011 (che ha previsto l’emanazione da parte delle Regioni di apposite leggi di incentivazione volte a disciplinare interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), ha confermato l‘esclusiva applicazione sul proprio territorio della disciplina in materia di “Piano Casa” già prevista per interventi su singoli edifici dalla lr n.49/2009 come modificata dalla lr n.4/2011.

Con la lr n.33/2011 sono stati inoltre apportati alcuni marginali correttivi alla legge regionale n.49/2009 e successive modifiche volti a specificare meglio alcune previsioni e modalità applicative (modifiche apportate all’articolo 2, comma 1, lettera f), secondo periodo e alla lettera f bis), all’articolo 5, comma 1, lettera b) e agli articoli 6, comma 4, e 7, commi 2 e 3, i cui contenuti sono sinteticamente illustrati nel quadro di confronto delle novità introdotte dalla lr 4/2011, dalla lr n. 33/2011 e dalla lr n. 9/2012 inserito tra gli allegati di seguito riportati).

Con la lr n.9 del 5 aprile 2012, che aggiorna la lr n.16/2008 e successive modifiche (Disciplina dell’attività edilizia) e modifica altre leggi regionali correlate alla materia urbanistico-edilizia, sono state apportate anche due modifiche agli articoli 6 e 7 della lr n.49/2009 e successive modifiche. Le modifiche introdotte nell’articolo 47 della lr n.9 consistono nell’inserimento nel comma 1 degli articoli 6 e 7 della specifica possibilità di realizzare gli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico mediante accorpamento di più edifici esistenti, appartenenti ad unico proprietario e ubicati nello stesso lotto di proprietà, in un unico edificio la cui volumetria complessiva, comprensiva dell’incremento, non può risultare superiore ai limiti dimensionali stabiliti nel comma 1 dell’ articolo 6.

Con tali modifiche si è voluto consentire, rispetto al generale campo di applicazione degli articoli 6 e 7 circoscritto a singoli edifici, operazioni di sostituzione edilizia aventi ad oggetto anche più edifici, purché con una volumetria complessiva non superiore alle soglie rispettivamente di 2500 metri cubi e di 10.000 metri cubi fissate sempre negli articoli 6 e 7, ma con possibilità di incremento volumetrico massimo pari al 35% del volume esistente nel caso di edifici la cui volumetria complessiva non sia superiore a 2000 metri cubi e di incremento pari, in ogni caso, a 700 metri cubi ove gli edifici esistenti abbiano volumetria complessiva compresa tra 2000 e 2500 metri cubi.

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