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Disciplina dell'attività edilizia

La legge regionale n.16 del 6 giugno 2008 (Disciplina dell'attività edilizia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.6 del 18 giugno 2008, oltre a disciplinare i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi, in attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia (Testo unico dell’edilizia approvato con Dpr n.380/2001 e successive modifiche), ha introdotto semplificazioni e novità rispetto alla normativa nazionale, sostituendo le disposizioni contenute nella parte prima del Tue. Con la legge regionale n.16/2008 sono stati individuati i tipi di interventi edilizi in cui è prescritto l’obbligo della Denuncia di inizio attività e del permesso di costruire, ed è stato introdotto l'istituto della Comunicazione di inizio lavori per interventi di minore rilievo.
Le principali novità introdotte rispetto alla normativa statale sono:

  • una puntuale individuazione degli interventi oggetto di liberalizzazione (non soggetti ad alcuna comunicazione o titolo edilizio) e dei casi in cui i titoli edilizi sono soggetti a contributo di costruzione (l'onerosità non è collegata alla tipologia di intervento edilizio ma al criterio dell'aumento del carico insediativo, concetto puntualmente definito nel testo normativo)
  • l'introduzione di univoche definizioni delle tipologie degli interventi, sia sul patrimonio edilizio esistente, sia di nuova costruzione, delle modalità di calcolo dei parametri urbanistico edilizi e, in particolare, di quello relativo alla superficie edificabile. È stato inoltre previsto un meccanismo di graduale adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla nuova disciplina, in quanto lo scopo principale di tali disposizioni della lr n.16 è stato quello di uniformare il linguaggio utilizzato in materia edilizia in tutto il territorio ligure.
  • con l’articolo 9, comma 2 della lr n.49/2009 è stato modificato l’originario art.88 della lr n.16/2008 con previsione dell’elevazione a 24 mesi del termine perentorio di 18 mesi originariamente stabilito per l’adeguamento dei piani alla disciplina della legge regionale. Successivamente con l’art.1 della lr n.8/2010 è stato sostituito integralmente l’articolo 88 della lr n.16/2008. Il nuovo testo prevede che, fermo restando l’obbligo di applicare la nuova disciplina in sede di formazione dei nuovi Piani urbanistici comunali (Puc), l’obbligo di adeguamento della disciplina degli strumenti urbanistici comunali vigenti alle definizioni introdotte dalla legge regionale (nel termine di 42 mesi dall’entrata in vigore della lr n.16/2008, quindi con differimento della scadenza al 3.1.2012) opera per i Comuni già dotati di Puc (approvato ai sensi della lr n.36/1997 e sm), mentre per i Comuni ancora dotati di Piano regolatore generale (Prg) o di Programma di fabbricazione (salvo facoltativo  adeguamento alla disciplina della lr n.16) il recepimento delle definizioni di legge è previsto in sede di formazione e adozione del nuovo Puc
  • a seguito di ulteriore proroga disposta con l'articolo 31 della lr n.37/2011 è stata differita di ulteriori dodici mesi (con scadenza al 3.1.2013) la possibilità di adeguamento dei Puc da parte dei Comuni per quanto concerne i parametri urbanistico-edilizi stabiliti nella lr 16/2008 e, conseguentemente, è slittata anche la decorrenza dell'effetto di automatica prevalenza della disciplina di legge stabilito nel comma 7 del sopra citato articolo 88 nel caso di mancato adeguamento nel termine indicato
  • con la lr n.9 del 5 aprile 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.6 dell'11 aprile 2012 parte I e in vigore dal 26 aprile 2012 è stato effettuato un complessivo aggiornamento della lr n.16/2008 che rappresenta una prima significativa tappa del più ampio processo di semplificazione, razionalizzazione e innovazione della legislazione regionale in materia urbanistico-edillizia.
In particolare la Regione Liguria con la lr n.9/2012 ha inteso raggiungere l’obiettivo di una concreta semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell’attività edilizia, anche in attuazione di recenti innovazioni normative statali, mediante un organico riassetto di gran parte delle disposizioni della lr 16/2008 che è stato compiuto anche tenuto conto delle osservazioni e degli apporti degli Enti locali e delle categorie a vario titolo interessate.

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