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Condono edilizio

Il decreto legge n. 269/2003 all'articolo 32, come convertito dalla legge n.326/2003 e modificato dalla legge n.350/2003, ha introdotto disposizioni concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, cosiddetto condono edilizio.
La Regione Liguria, in conformità alla normativa nazionale e nell'esercizio delle proprie competenze, ha emanato le disposizioni che puoi trovare in queste pagine.

Con legge regionale n.38 del 27 dicembre 2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), all'articolo 20, comma 3, è stata introdotta la proroga di 90 giorni del termine, già fissato al 31 dicembre 2011, contenuto nell'articolo 6, commi 1 e 4, della lr n. 5/2004 e successive modifiche, per la conclusione dei procedimenti delle istanze di condoni edilizi pregressi (primo e secondo condono edilizio).

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