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Banche dati pareri in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale

La Regione Liguria svolge da numerosi anni attività di supporto e consulenza per l'interpretazione e l'applicazione della normativa statale e regionale in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale.

La struttura regionale competente, al fine di rendere accessibili a tutti gli utenti pubblici e privati del settore i pareri resi e, quindi, di divulgare gli orientamenti interpretativi e applicativi maturati in ordine alle varie e complesse problematiche delle materie a riferimento, ha predisposto un servizio di banca dati con particolare riferimento:

  1. alla legge regionale n.16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni
  2. alla legge regionale n.49/2009 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio il cd. Piano Casa) come modificata con la legge regionale n. 4/2011
  3. alle tematiche più significative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale affrontate nei pareri resi a partire dal 1 gennaio 2008

Tale attività ha natura facoltativa ed è prestata nei confronti degli Enti Pubblici, segnatamente dei Comuni e delle Province, allo scopo di fornire un apporto collaborativo nello svolgimento delle funzioni di loro spettanza. L'attività di consulenza viene svolta con la sollecitudine possibile in rapporto allo svolgimento degli altri compiti di natura obbligatoria affidati alla struttura regionale competente, ma non può concretarsi in verifiche o valutazioni di singole pratiche edilizie la cui effettuazione è, come noto, dalla legge demandata alla responsabilità degli Uffici delle Amministrazioni a seconda dei casi competenti.

Ciò significa che l'invio da parte dei Comuni di richieste di parere alla Regione non comporta né l'interruzione, né la sospensione dei termini del procedimento di rilascio dei titoli edilizi stabiliti dalla vigente legislazione in materia. Nella lr n.16/2008 (Disciplina della Attività Edilizia), infatti, non è prevista alcuna causa di sospensione, ma soltanto di interruzione correlata esclusivamente al caso di richiesta comunale di integrazioni documentali delle singole pratiche, da richiedersi agli interessati di regola entro quindici giorni dal ricevimento della istanza secondo quanto stabilito negli articoli 26, comma 4, lettera b) e nell'art. 31, comma 4 della medesima lr n.16.

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