I servizi pubblici non di linea
La legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea" (Burl 11 luglio 2007, n. 13 parte I) insieme alla n.21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" (Modificata dalla legge 14/2009) disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il testo unico ha riunito la preesistente normativa regionale sul trasporto di persone con servizi pubblici non di linea in un'ottica di trasparenza, semplificazione e razionalizzazione della precedente legislazione regionale. Il testo unico, tuttavia, non ha il carattere di un semplice ’riordino’ perché contiene modifiche alla normativa di settore per adeguarla alle mutate esigenze del campo Tpl, oggi in continuo cambiamento.
I servizi pubblici non di linea sono:
- il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
- il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzetta, di natante e di veicoli a trazione animale
- il servizio a esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi e veicoli con caratteristiche atipiche (art. 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada")
- il servizio di noleggio di autobus con conducente
- il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.
Servizio di taxi
Ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a una utenza indifferenziata. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.
Servizio di noleggio con conducente
Si rivolge all'utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
Trasporto di persone disabili
Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di persone disabili se titolari di idonei mezzi di trasporto appositamente attrezzati e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e di accompagnatori adeguatamente formati.
Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali
Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea tramite la stipula di apposite convenzioni con titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative (art. 11, comma 2, lettera b)della lr n.31/1998 "Norme in materia di trasporto pubblico locale".


