Normativa regionale
Gli interventi a oggi attuati hanno tenuto conto di tali esigenze, riconoscendo, a esempio, un maggior finanziamento per gli autobus con almeno due porte e il corridoio privi di gradini, e attrezzati per l'accesso e l'aggancio delle carrozzelle delle persone portatrici di handicap.
Per il trasporto ferroviario, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati tra Regione e gestori del trasporto, si prevede l'impegno del gestore a ricercare la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, ponendo attenzione alle necessità connesse all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Sulla base di questi presupposti la Regione Liguria conferma la necessità di adeguare mezzi di trasporto e infrastrutture.
Pertanto, in applicazione dell'articolo 26 della legge n.104 del 5 febbraio 1992, per concorrere all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e favorire l'accessibilità alle persone invalide non deambulanti almeno a una parte dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto, la Regione Liguria conferma la volontà di individuare - nell'ambito dei finanziamenti che si renderanno disponibili - i contributi per gli investimenti di adeguamento dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture a favore dei disabili e, in particolare, la necessità di concedere contributi per l'acquisto di nuovi autobus e materiale rotabile ferroviario predisposti di attrezzature per consentire il trasporto dei disabili, e procedere all'acquisto e installazione dei dispositivi atti a consentire l'accesso ai veicoli di trasporto pubblico locale ai cittadini portatori di handicap.
Per quel che riguarda i mezzi di trasporto dovranno essere diffuse le "pedane di accesso" agli autobus, di cui dovrà essere sistematicamente curata l'efficienza.
Per quel che riguarda le infrastrutture, dovranno essere rese funzionali all'accesso delle carrozzelle le aree di fermata, garantendo la possibilità di accosto ai mezzi di superficie. Nelle stazioni ferroviarie dovrà essere garantita l'efficienza della scale mobili e degli ascensori, ove presenti, per l'accesso ai marciapiedi. Occorre che venga avviato un programma di rifunzionalizzazione dei marciapiedi che dovranno essere rialzati per garantire l'accesso "a raso" alle carrozze. Ciò consentirà una prima ricaduta in termini di riduzione dei tempi di incarrozzamento e faciliterà l'accesso delle carrozzelle.
I futuri Piani di intervento per gli investimenti dovranno sviluppare la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e i meccanismi per la ripartizione degli stanziamenti di bilancio tra i diversi tipi di interventi sentita la Consulta regionale per la tutela della persona handicappata, istituita ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap).
Nonostante gli sforzi sino ad oggi attuati, il parco dei mezzi attrezzati per il trasporto delle persone disabili è ancora abbastanza ridotto.
La Regione Liguria destina, attraverso i contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi, concessi generalmente annualmente, una percentuale dell'importo all'acquisto e installazione, da parte dei tassisti, di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap (art. 4 lettera b) lr 7/2000).
Con la dgr n.1177/06 "Determinazione, per l'anno 2007, dei criteri per la concessione dei contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi, art. 9 della lr n.7/2000" vengono precisate le caratteristiche tecniche relative alle vetture adibite anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap:
- sistema di ancoraggio (a cinghie o di altre tipologie)
- sistema di incarrozzamento a scivolo (manuale o automatico) o rampe mobili, la cui pendenza non deve essere superiore al 20%
- piattaforma solleva carrozzine (meccanica, idraulica o elettronica)
- altezza (ovvero luce di accesso) minima del mezzo di 115 centimetri nella zona di ingresso, nella zona di sosta della carrozzina durante il trasporto altezza minima 120 centimetri
- almeno due porte e il corridoio privi di gradini
- modalità di accesso per le persone portatrici di handicap e di aggancio delle carrozzelle.
La lr n. 31/98 e successive modifiche all'articolo 9 comma 4, lettera e) prevede che, in riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del dlgs n.422/1997, hanno diritto alla libera circolazione i non vedenti, inoltre la legge n.37 del 14 febbraio 1974 "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico", modificata dalla legge 60/2006, prevede che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Sempre la legge 31, al comma 5, cita:
"Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini disabili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio".
I contratti di servizio sono gestiti dalle province e dal Comune di Genova per quanto riguarda il settore Tpl su gomma, dalla Regione per il trasporto regionale su ferro.


