Criteri di politica tariffaria
La legge regionale n. 31 del 9 settembre 1998 (modificata dalla legge regionale n. 17 del 17 giugno 2003, dalla legge regionale n. 11 del 9 agosto 2004 e dalla legge regionale n. 40 del 1 dicembre 2006) che ha trasferito alle Province e al Comune di Genova tutte le funzioni amministrative per il trasporto su gomma, ha mantenuto alla Regione la competenza sulle tariffe.
La Regione ha fissato una fascia tariffaria entro la quale, per il periodo di validità del contratto, le imprese possono stabilire il prezzo del biglietto ordinario e degli abbonamenti settimanali, mensili ed annuali, mentre potranno essere liberamente determinate eventuali ulteriori tipologie di biglietti proprie delle politiche di mercato.
Il Consiglio regionale, nell'ambito del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, individua le modalità di determinazione delle tariffe e i criteri per l'integrazione tariffaria.
La Giunta regionale stabilisce i limiti tariffari all'interno dei quali le singole aziende di Tpl possono operare. Con la delibera n.146/2002 "Criteri di politica tariffaria" sono stati stabiliti i limiti minimi e massimi dei prezzi del biglietto ordinario, degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, mentre le eventuali ulteriori tipologie di biglietti potranno essere liberamente determinate dalle aziende.
Questi i criteri che devono essere applicati nel calcolo delle tariffe:
- per i biglietti ordinari urbani
- una fascia tariffaria entro la quale dovranno essere stabiliti i prezzi al pubblico, al netto di eventuali quote dovute per la vendita in vettura
- una durata ed un intervallo, in più o in meno, definito in termini percentuali, che complessivamente fisseranno la fascia temporale entro la quale, nel caso di tariffe orarie, potranno essere stabiliti i periodi di validità dei biglietti
- per gli abbonamenti urbani, in riferimento alla tariffa ordinaria
- un costo decrescente in ragione dell'utilizzazione da parte dell'utente, tenendo anche conto di come la modificazione delle abitudini influenza il numero degli spostamenti casa - lavoro
- per i biglietti ordinari extraurbani
- una fascia tariffaria entro la quale dovranno essere stabiliti i prezzi al pubblico per ciascuno scaglione tariffario, al netto di eventuali quote dovute per la vendita in vettura
- gli scaglioni chilometrici di validità che, per tenere conto delle esigenze specifiche dei singoli bacini, possono variare all'interno di un intervallo, in più o in meno, definito in termini percentuali
- per gli abbonamenti extraurbani, in riferimento alla tariffa ordinaria
- un costo decrescente in ragione dell'utilizzazione da parte dell'utente, tenendo anche conto di come la modificazione delle abitudini influenza il numero degli spostamenti casa - lavoro;
- un costo decrescente in ragione della lunghezza dei percorsi.
Criteri che tengono conto dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utenza, dei costi del servizio a fronte degli obblighi relativi e, ove possibile, della lunghezza dei percorsi e del comfort dei servizi.
Allegati
- grafici e tabelle (xls, 445 Kb)
limiti minimi e massimi delle tariffe urbane ed extraurbane regionali - storico 2002-2010 con tetti limite validi a giugno 2011 - dgr n.1487 del 10 dicembre 2010 (pdf, 30 Kb)
Integrazioni alla DGR 146/2002 ''Criteri di politica tariffaria di cui al comma 1, art.9, della l.r. 31/98''
(pubblicata sul Burl n.2 del 12 gennaio 2011 - parte II)


