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Il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali

Per quanto riguarda il tema delle risorse finanziarie, la legge n.296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto all'articolo 1, comma 893, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali.
Tale Fondo - che ha una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - è stato istituito per finanziare progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

I criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo sono stati definiti con decreto interministeriale del 18 giugno 2007 (Gazzetta ufficiale n.180 del 4 agosto 2007) tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica.
Il decreto prevede quattro ambiti di intervento cui destinare le risorse, che sono finalizzate al finanziamento di progetti non coperti da precedenti finanziamenti nazionali, ovvero non compresi in altri già in atto. Questi ambiti sono:

  1. la gestione integrata della logistica e della Infomobilità nel trasporto pubblico locale, mobilità urbana ed extraurbana
  2. i sistemi di misurazione, basati su tecnologie Ict, per la valutazione della qualità dei servizi erogati dagli enti locali
  3. la gestione digitale integrata dei servizi degli enti locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa a livello locale, regionale e nazionale
  4. l'integrazione ed il potenziamento dei Sistemi informativi del lavoro

L'articolo 4 del decreto, oltre a definire i criteri prioritari per la selezione dei progetti - che vengono sviluppati nel capitolo che illustra le risorse finanziarie per lo sviluppo dell'Infomobilità - specifica che:

  • i soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti sono individuati con procedure selettive alle quali possono partecipare comuni, province e comunità montane, anche per aggregazioni omogenee secondo la tipologia di ente
  • le regioni sono tenute ad attestare la coerenza dei progetti presentati rispetto alla programmazione regionale
  • in caso di cofinanziamento regionale i progetti dovranno essere corredati da un documento regionale denominato Piano unitario degli interventi (Pui) concertato con gli enti locali, per garantire la sistematizzazione dei singoli progetti nell'ambito della programmazione regionale e definire la quota di co-finanziamento da parte delle regioni stesse
  • l'importo del finanziamento a carico del Fondo non può essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto
  • i soggetti attuatori dei progetti devono garantire l'unitarietà di azione e la gestione progettuale in forma coordinata
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