Rinegoziazione mutui agevolati
La rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata così come disciplinata dall'art. 29 della legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dal decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica n. 110 del 24 marzo 2000, è stata concordata con gli Istituti di Credito convenzionati con le Regioni e con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) secondo le modalità contenute nel documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 10 luglio 2003 recante "Azioni e criteri procedurali concordati tra le Regioni per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati".
Le modalità operative si possono riassumere come segue:
Le modalità operative si possono riassumere come segue:
- la rinegoziazione riguarda tutti i mutui in essere alla data del 18 maggio 1999 il cui un tasso di interesse annuo complessivo è superiore al tasso rinegoziato della misura del 12,61%
- il tasso da applicare al beneficiario del mutuo rinegoziato corrisponde al 50% del 12,61% che, calcolato con gli arrotondamenti previsti dalla Delibera Cipe dell'8 luglio 87, punto 2, corrisponde al 6,40% annuo, ed il restante 50% è posto a carico della Regione
- la prima rata utile per l'applicazione della rinegoziazione, di cui al comma 4 dell'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, non può essere successiva al 31 dicembre 2003
- la rinegoziazione comprende anche i mutui estinti, naturalmente o volontariamente, in data successiva all'1 luglio 1999, per i quali la procedura viene attivata dopo che sono stati acquisiti dagli Istituti di Credito gli elementi necessari per verificare le caratteristiche dei mutui ed i benefici economici sia del mutuatario che della Regione, rispetto al costo dell'operazione
- come stabilito dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 110/2000 la rinegoziazione comporta il pagamento all'Istituto mutuante da parte del mutuatario di una commissione in misura dello 0,50 per cento del capitale residuo all'1 luglio 1999
- la commissione è a carico della Regione nel caso in cui il beneficio economico complessivo derivante dalla rinegoziazione sia inferiore o uguale all'ammontare della commissione medesima. La verifica del beneficio complessivo viene effettuata sommando gli interessi derivanti dall'applicazione del tasso rinegoziato a carico del beneficiario alle quote di capitale residuo, con decorrenza 1 luglio 1999 e fino all'estinzione naturale, da portare in detrazione alla somma derivante dall'applicazione, con pari criterio, del tasso originario
- al fine di ovviare alle difficoltà applicative della rinegoziazione dei mutui agevolati in essere al 18 maggio 1999 ed estinti naturalmente o volontariamente in data successiva al 1 luglio 1999, dovute alla mancanza dei dati anagrafici dei mutuatari, è stato concordato con l'ABI di informare i potenziali beneficiari della rinegoziazione mediante la nota informativa di seguito scaricabile.
Per chi è interessato ad avere una visione completa sull'intera vicenda, qui di seguito riportiamo le tappe più importanti relative alla rinegoziazione dei mutui assistiti dal contributo dello Stato e delle Regioni.
Allegati
- rinegoziazione dei mutui agevolati (pdf, 47 Kb)
i momenti più importanti delle vicende relative alla rinegoziazione dei mutui ordinari e agevolati - nota informativa (pdf, 39 Kb)
Tag:
Social sharing
menu laterale destro
servizi in evidenza per: territorio ambiente e infrastrutture
Tag Cloud
agricoltura
anziani
assemblea legislativa
attivita produttive
attivita turistiche
bandi e concorsi
casa
commercio
consumatori
corecom
cultura
difensore civico
energia
fiere
finanziamenti
giovani
immigrazione
leggi e delibere
liguri nel mondo
occupazione
pari opportunita
pianificazione territoriale
privacy
salute
semplificazione
servizio civile
servizi sociali
sicurezza urbana
spettacolo
sport
tasse e tributi
trasparenza
trasporti


