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Normativa in materia di turismo

In questa pagina è possibile consultare alcune delle principali norme di riferimento regionali in materia di turismo. Dalla porgrammazione alla regolamentazione delle professioni turistiche e sportive.

Programmazione e organizzazione turistica
Il testo di riferimento è la legge regionale n.28 del 4 ottobre 2006 e successive modificazioni "Organizzazione turistica regionale", che regola l'ambito, i modi e i tempi della programmazione regionale in materia turistica e disciplina l'organizzazione turistica sul territorio che si basa sull'applicazione del principio di sussidiarietà. Infatti l'accoglienza turistica (Iat) e la promozione locale sono affidate alle Province liguri e al Comune di Genova, in relazione ai propri ambiti territoriali, mentre la promozione dell'intero territorio regionale e della sua offerta turistica è di competenza dell'Agenzia regionale per la promozione turistica In Liguria. La legge regionale 28 del 2006 incentiva la costituzione dei Sistemi turistici locali (Stl) che si realizzano mediante accordi tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione dei territori e dei prodotti turistici, tramite progetti che attuano un Piano di sviluppo turistico condiviso tra tutti i partecipanti. La Giunta regionale, con la delibera n.60 del 24 gennaio 2007, ha approvato gli atti di indirizzo che stabiliscono i criteri minimi da rispettare per la costituzione dei Stl. La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Regione Liguria. In merito alla lr 28/2006 è stata emanata la circolare dell'Assessore al Turismo del 7 novembre 2006, scaricabile in questa pagina. Per quanto riguarda la programmazione turistica regionale il Consiglio regionale con deliberazione n.30 del 15 luglio 2008 ha approvato il Piano turistico regionale 2008-2010, scaricabile a fondo pagina unitamente a un suo compendio.

Le associazioni Pro loco sono disciplinate dalla legge regionale n.17 dell'11 novembre 1996 e seguenti modifiche nella quale è specificata la procedura per ottenere l'iscrizione all'albo regionale e la possibilità di richiedere contributi alla Provincia competente per territorio a partire dall'anno 2007.

Le agenzie di viaggio
La legge regionale n.28 del 1997 e successive modifiche di cui alle leggi regionali n.33 del 1999 e n.44 del 2001 regolano le agenzie di viaggio.

Professioni turistiche e sportive
La legge regionale n.44 del 1999 ha riordinato le professioni turistiche. L'esercizio dell'attività delle guide turistiche, guide ambientali ed escursionistiche e degli accompagnatori turistici è subordinato all'acquisizione di idoneità rilasciata dalle province a seguito del superamento di appositi esami o di corsi abilitanti. Per coloro che esercitano l'attività di direttore d'albergo o di operatore congressuale, per la quale non è richiesta una preventiva idoneità, è possibile richiedere l'attestato di qualità rilasciato dalla provincia di competenza. La Regione gestisce i relativi elenchi regionali ed emana direttive nei confronti delle province per l'esercizio della delega. La professione di maestro di sci è invece disciplinata dalla legge regionale n.40 del 2009 mentre per gli operatori subacquei esiste la legge regionale n.19 del 2001 modificata dalla legge regionale n.36 del 15 ottobre 2008. L'autorizzazione per l'esercizio delle scuole nautiche è disciplinata dal dgr 255 del 25 febbraio 2000

Contributi per lo sport
La legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009 disciplina la promozione e l'incentivazione degli impianti e delle attività sportive. Consente la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi a comuni e associazioni per la realizzazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi. Consente inoltre la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'attività di centri di avviamento allo sport, enti di promozione sportiva, persone portatrici di handicap e anziani.

Tempo libero
La legge regionale n.22 del 24 luglio 2001 disciplina le attività di valorizzazione al tempo libero delegando alle province la concessione dei contributi per gli interventi di carattere subregionale.
La Regione mantiene invece la competenza per:

  • manifestazioni di maggiore rilievo
  • corsi di diverso genere non professionali
  • attività concertistica di bande corali
  • attività formativa per la terza età
  • attività di divulgazione scientifica
  • attività formative varie

Incentivi alle imprese turistiche
La legge che prevede la concessione di contributi alle imprese turistiche della Liguria è la legge regionale n.15 del 6 giugno 2008 "Incentivi alle piccole e medie imprese (Pmi) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".

Strutture ricettive
La Regione Liguria il 7 febbraio 2008 con la legge regionale n.2 ha approvato il "Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari". La legge prevede il rinvio a specifici regolamenti per la definizione della disciplina attuativa. I regolamenti riguardano le seguenti tipologie di strutture:

  • ricettive alberghiere
  • ricettive extralberghiere
  • balneari
  • all'aria aperta

Il 18 febbraio 2009 è stato pubblicato sul Burl il regolamento 30 gennaio 2009, n. 2 riguardante la disciplina delle strutture ricettive alberghiere e il 18 marzo 2009 è stato pubblicato sul Burl il regolamento 13 marzo 2009, n. 3 riguardante la disciplina degli affittacamere. Il 17 marzo 2010 è stato pubblicato sul Burl il regolamento n.3 del 23 febbraio 2010 riguardante la disciplina delle altre strutture alberghiere.

In attesa dell'entrata in vigore degli ulteriori regolamenti attuativi sono ancora vigenti, per gli aspetti riferibili agli stessi, in materia di ricettività turistica la lr n.13/1992 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", la n.7/1993 "Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 11/1982 e 14/1989 in materia di disciplina delle strutture ricettive" e successive modifiche e integrazioni.

Allegati

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