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Contributi per lo sport

Con la legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia di Sport" la Regione Liguria ha inteso provvedere alla semplificazione e al riordino della normativa in materia di sport, armonizzando e coordinando le diverse leggi regionali che disciplinano la materia, operando una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ivi contenuti, e introducendo nuove disposizioni, più rispondenti alle mutate esigenze provenienti dalla cittadinanza e dal mondo dello sport, nella logica di una sempre più sentita esigenza di trasparenza della pubblica amministrazione, di una chiara percezione delle politiche regionali in materia e delle disposizioni che danno loro attuazione.

La legge n.40/2009 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.17 - parte I - del 7 ottobre 2009 - è entrata in vigore il 22 ottobre 2009 determinando, di conseguenza, l'abrogazione delle seguenti norme:

  • lr n.17 del 5 aprile 1994 (Ordinamento della professione di maestro di sci)
  • lr n.6 del 5 febbraio 2002 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)
  • lr n.4 del 12 marzo 2003 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n.17)
  • lr n.15 del 10 agosto 2004 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici)
  • lr n.44 del 20 dicembre 2006 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n.6)
  • lr n.5 del 14 febbraio 2007 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali)
  • lr n.8 del 3 aprile 2008 (Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale)
  • lr n.27 del 1 agosto 2008 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002 n.6)
  • articolo 21 della lr n.13 del 9 maggio 2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2003)
  • articolo 7 della lr n.3 del 4 febbraio 2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005)
  • articolo 26 della lr n.10 del 28 aprile 2008 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

In data 30 novembre 2010 il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano di promozione sportiva per gli anni 2010-2012. La Giunta Regionale, successivamente, ha definito le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo con i relativi modelli di domanda, disponibili online e pubblicati, insieme al Piano di promozione sportiva 2010-2012, sul Burl n.2 - parte 2a del 12 gennaio 2011

In evidenza

I termini per la presentazione delle domande di cui al Titolo III, Capi II e IV ai sensi dei seguenti articoli sono riportati a fianco di ciascun articolo:
  • 11 (contributi in conto capitale per impianti sportivi) - 31 ottobre di ogni anno
  • 12 (contributi in conto interessi per impianti sportivi) - 31 ottobre di ogni anno
  • 22 (contributi per manifestazioni ed attività sportive di interesse regionale) - 31 ottobre di ogni anno
  • 23 (contributi per gli Enti di promozione sportiva) - 31 gennaio di ogni anno
  • 25 e 26 (contributi a tutela del talento sportivo) - 15 settembre di ogni anno (sono ammesse integrazioni per eventuali risultati conseguiti nel termine anzidetto entro la data del 31 ottobre)
I contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 7 della lr 40/2009 e dalla deliberazione di Giunta regionale relativa alla determinazione delle modalità di presentazione e di valutazione delle relative istanze.

È fissato al 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo il termine per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'art.6 della lr 40/2009 relative alle funzioni amministrative in capo alle amministrazioni provinciali.

Allegati

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