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Cantieri scuola e lavoro

La Regione disciplina l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola e lavoro di lavoratori disoccupati, con contratti a tempo determinato o che intendono cambiare lavoro (secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale n.30 dell'1 agosto 2008), dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e dei lavoratori disabili o socialmente disagiati (vedi l'articolo 52 della legge regionale n.30/2008). L'obiettivo è intervenire e porre rimedio alle situazioni più gravi di rischio occupazionale.

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