Cantieri scuola e lavoro
La Regione disciplina l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola e lavoro di lavoratori disoccupati, con contratti a tempo determinato o che intendono cambiare lavoro (secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale n.30 dell'1 agosto 2008), dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e dei lavoratori disabili o socialmente disagiati (vedi l'articolo 52 della legge regionale n.30/2008). L'obiettivo è intervenire e porre rimedio alle situazioni più gravi di rischio occupazionale.
Allegati
- delibera della Giunta regionale n.1203 del 10 settembre 2009 (pdf, 40 Kb)
legge regionale 30/2008. Integrazione del Piano d'azione regionale per l'occupazione (dgr 1767/2008) e definizione delle modalità attuative dei Cantieri scuola e lavoro
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