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Agenzie per il lavoro

Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale le agenzie per il lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 276/2003, che intendono svolgere la loro attività nell'ambito del territorio della Regione Liguria e, complessivamente, in non più di quattro regioni. Se l'ambito territoriale di operatività supera le quattro regioni, le agenzie sono tenute a richiedere l'autorizzazione a livello nazionale direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I requisiti previsti per legge di cui agli articoli 4 e 5 del dlgs 276/2003 sono stati ulteriormente precisati con i decreti ministeriali del 23 dicembre 2003 e del 5 maggio 2004, dalle successive circolari applicative di cui è possibile consultare il testo nelle pagine della presente sezione dedicate alla normativa.

Per richiedere l'autorizzazione, le agenzie per il lavoro interessate devono presentare la domanda (vedi fac-simile nei documenti allegati) corredata della documentazione richiesta e riprodotta su supporto informatico, inviandola a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Regione Liguria

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura

Settore Politiche e Servizi per l'occupazione

via Fieschi 15

16121 Genova

La richiesta può anche essere consegnata a mano nell'ufficio del Protocollo generale della Regione Liguria in Via Fieschi 15, piano S1, torre B. L'ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

da lunedì a giovedì: 9 -13 e 14 - 16.30

venerdì: 9 - 13

in tal caso avrà valore di ricevuta il timbro apposto dall'operatore incaricato dell'ufficio Protocollo sulla copia della domanda che resta agli atti del richiedente.

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