Report del volontariato
Tra tutte le definizioni adottate per definire l'attività di volontariato emerge quella riportata dall'articolo 2, comma 1, della legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" che lo definisce come: "attività personale, spontanea e gratuita, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
Il Registro regionale delle associazioni di volontariato, istituto con lr n.15/92, che disciplina la materia, costituisce una fonte di informazioni che possono utilmente rappresentare una base per l'analisi di quelle associazioni che volontariamente hanno presentato istanza di iscrizione.
L'iscrizione al Registro non è obbligatoria, ma, se effettuata comporta il riconoscimento di benefici e adempimenti.
Il Report fotografa le Associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale indicando il Settore di intervento e la Provincia di appartenenza.
Approfondimenti
- Parlamento italiano
il sito dove trovi le leggi della Repubblica italiana
Allegati
- report regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale
(legge 266/1991 - legge regionale 15/1992) - Vantaggi e obblighi dell'iscrizione al Registro (pdf, 19 Kb)


