Adempimenti biennali
In base alla lr n.15/1992, e successiva lr n.47/2009, le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale sono tenute a trasmettere, ogni due anni entro il 30 giugno, copia del bilancio o il rendiconto, la relazione sull'attività svolta, la polizza assicurativa, per ciascun anno del relativo biennio, e le eventuali variazioni alla documentazione relativa all'atto costitutivo o accordo degli aderenti, allo statuto o regolamento, il nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative.
Il mancato rispetto a queste prescrizioni, così come il venire meno dei requisiti di iscrizione, comportano la cancellazione dell'organizzazione dal registro, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, lr n.15/1992.
Le organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato sono tenute, senza eccezioni, a trasmettere tutta la documentazione necessaria descritta nel documento scaricabile "adempimenti biennali per le associazioni di volontariato".
