Contributi per le pubbliche assistenze
Con la lr n.5 del 4 marzo 2006, "Contributi regionali per favorire l'attività delle Pubbliche Assistenze liguri", modificata con la lr n.47 del 24 dicembre 2008 "Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2006 n. 5" la Regione Liguria intende sostenere e potenziare l'attività delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di trasporto ammalati e trasporti di emergenza e delle associazioni di volontari donatori di sangue che hanno sede nel territorio della Regione Liguria.
La lr 5/2006, come modificata dalla legge di bilancio 2007, fissa al 31 maggio di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di contributo.
I contributi possono essere assegnati:
- per l'acquisto di immobili da destinare a sede dell'attività
- per la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione dei locali, la sostituzione, l'adeguamento o la messa a norma degli impianti tecnologici
Con deliberazione n.230 del 9 febbraio 2010 la Giunta regionale ha prorogato i criteri per la concessione dei contributi e il riparto dei finanziamenti già approvati con dgr n.583/2009 in cui venivano precisati i requisiti dei soggetti che possono presentare domanda per l'assegnazione di contributo:
- convenzione in atto con una Azienda Sanitaria del Ssr per attività di trasporto ammalati e trasporti di emergenza (per le Pubbliche Assistenze)
- esercizio di attività di raccolta del sangue nel territorio regionale ai sensi di quanto disposto dalla legge n.219/2005 (per le Associazioni di volontari donatori)
- proprietà dell'immobile ovvero disponibilità dello stesso con contratto di locazione o comodato gratuito da parte di ente pubblico per la durata di almeno dieci anni
e i criteri per la valutazione delle domande:
- dimensioni e ubicazione dell'associazione, con preferenza per quelle di ridotte dimensioni e quelle ubicate in piccoli Comuni dell'entroterra
- concreta fattibilità dell'opera in relazione all'ammontare del contributo richiesto e al possesso di eventuali atti amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori
- capacità di co-finanziamento dell'opera da parte del soggetto richiedente
- eventuali situazioni di emergenza che rendano necessaria l'esecuzione dei lavori
La stessa deliberazione ha stabilito inoltre che tutte le risorse disponibili per l'anno 2010 vengano destinate a contributi di cui alla lettera b) e che i soggetti beneficiari di contributo non possano presentare domanda per i due anni successivi a quello di assegnazione, escludendo conseguentemente per l'anno 2010 le domande presentate da soggetti beneficiari di contributi negli anni 2008 e 2009.
Ai sensi dell'articolo 31 della legge n.10 del 28 aprile 2008 è prevista la decadenza automatica dal contributo per gli interventi per i quali non si sia proceduto alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'impegno di spesa.
Per l'anno 2010, sono stati assegnati i contributi con Decreto del Dirigente n.3757 del 29 novembre 2010.
Allegati
- dgr n.230 del 9 febbraio 2010 (pdf, 17 Kb)
Legge regionale n.5/2006 "Contributi regionali per favorire l'attività delle pubbliche assistenze liguri" e ss.mm. proroga per l'anno 2010 dei criteri per la concessione dei contributi ed il riparto dei finanziamenti approvati con dgr 583/2009
- dgr n.583 del 12 maggio 2009 (pdf, 26 Kb)
Legge regionale 14 marzo 2006 n.5 Contributi regionali per favorire l'attività delle Pubbliche Assistenze liguri. Criteri per la concessione dei contributi ed il riparto dei finanziamenti per l'anno 2009 - decreto del dirigente n.3757 del 29 novembre 2010 (pdf, 65 Kb)


