Il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
L'iscrizione nel Registro regionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale 30/2004.
Il Regolamento regionale n.1/2005 "Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n.30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)", detta le modalità di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell'apposito Registro regionale, istituito con la legge regionale 30/2004.
Il Registro è suddiviso in due parti:
- sezione A, nella quale sono iscritte le associazioni che in Liguria hanno almeno 5000 soci, oppure sono presenti in almeno tre province, che sono costituite da almeno tre anni e hanno svolto per lo stesso periodo attività continuativa
- sezione B, nella quale sono iscritte tutte le associazioni in possesso dei requisiti di legge ma che non hanno quelli necessari all'iscrizione nella Sezione "A"
In evidenza
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Allegati
- registro Associazioni di promozione sociale (pdf, 116 Kb)
- promozione sociale provincia di Genova (pdf, 82 Kb)
- promozione sociale provincia di Imperia (pdf, 20 Kb)
- promozione sociale provincia di Savona (pdf, 21 Kb)
- promozione sociale provincia della Spezia (pdf, 18 Kb)
Associazioni di promozione sociale a carattere regionale


