salta al contenuto della pagina
home > [...] > promozione sociale > il registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

L'iscrizione nel Registro regionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale 30/2004.
Il Regolamento regionale n.1/2005 "Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n.30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)", detta le modalità di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell'apposito Registro regionale, istituito con la legge regionale 30/2004.

Il Registro è suddiviso in due parti:

  • sezione A, nella quale sono iscritte le associazioni che in Liguria hanno almeno 5000 soci, oppure sono presenti in almeno tre province, che sono costituite da almeno tre anni e hanno svolto per lo stesso periodo attività continuativa
  • sezione B, nella quale sono iscritte tutte le associazioni in possesso dei requisiti di legge ma che non hanno quelli necessari all'iscrizione nella Sezione "A"

In evidenza

 

Il registro e gli elenchi costituiscono informativa in merito al trattamento, alla pubblicazione e diffusione dei dati personali comuni ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 196/03. La descrizione delle attività ha valore meramente indicativo.

Il registro e gli elenchi costituiscono mera pubblicità notizia. Per avere informazioni con valore giuridico circa le Associazioni e le Cooperative iscritte ai registri e albi regionali del Terzo Settore, è necessario contattare il Servizio Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo.

Allegati

Associazioni di promozione sociale a carattere regionale

top