Promozione sociale
La Regione Liguria con la lr n.30 del 24 dicembre 2004, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, integrata dall'art. 60 della lr n.12/2006, e con il Regolamento regionale n.1/2005 riconosce e valorizza l'associazionismo di promozione sociale nelle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in conformità alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza fine di lucro, a favore di associati o di terzi.
Sono definite attività di utilità sociale quelle tese al miglioramento di vita della collettività, espletate nei settori: sociale, socio-sanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo.
Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Approfondimenti
- Parlamento italiano
Il sito dove trovi le leggi della Repubblica italiana


