Le domande e le risposte più frequenti in materia di affidamento (faq)
Quando un minore si trova temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo come lo si aiuta?
Si interviene con l'affidamento famigliare che è disposto dal servizio sociale previo consenso manifestato dai genotori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso in cui manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni.
Che cos'è l'affidamento?
È una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
A chi viene dato in affidamento il minore?
A un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno..
È possibile il collocamento di un minore in Istituto?
Sì. Dove non è possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo famigliare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo famigliare di provenienza. Per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo famigliare. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e , ove, ciò non sia possibile, mediante inseriemnto in comunità di tipo famigliare caratterizzate da un'organizzazione e da rapporti intrepersonali analoghi a quelli di una famiglia
Quali sono i compiti di chi ha un minore in affidamento?
Deve accoglierlo presso di sé , mantenerlo, istruirlo, educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, sotto la vigilanza del servizio sociale locale.
Quanto dura l'affidamento?
Il periodo di presumibile durata dell'affidamento dipende dal complesso di interventi tesi al recupero della famigli ad'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è preorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
Quali rapporti ci sono tra l'affidatario e i genitori del minorenne?
I genitori devono continuare ad assolvere i loro compiti educativi e di sostegno affettivo nei confronti del figlio affidato. L'affidatario deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori, collaborando al suo reinserimento nella famiglia d'origine.
L'affidatario ha diritto ad assentarsi dal lavoror per assistere il minore?
Sì ha il diritto ai congedi parentali, cioè a quelle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro previste a favore dei genitori per l'assistenza al bambino.
Che cosa occorre fare per avere un minore in affidamento?
Si dichiara la propria disponibilità al servizio sociale locale, che valuta l'idoneità ad accogliere minori in affidamento.
Si può scegliere i minore da avere in affidamento?
No, la scelta è dell'ufficio competente, salvo che il minore si trovi, per particolari motivi, di fatto già affidato in via non ufficiale. Se esistono i presupposti stabiliti dalla legge, l'affidamento può essere concesso.
Si interviene con l'affidamento famigliare che è disposto dal servizio sociale previo consenso manifestato dai genotori o dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso in cui manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni.
Che cos'è l'affidamento?
È una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
A chi viene dato in affidamento il minore?
A un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno..
È possibile il collocamento di un minore in Istituto?
Sì. Dove non è possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo famigliare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo famigliare di provenienza. Per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo famigliare. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia e , ove, ciò non sia possibile, mediante inseriemnto in comunità di tipo famigliare caratterizzate da un'organizzazione e da rapporti intrepersonali analoghi a quelli di una famiglia
Quali sono i compiti di chi ha un minore in affidamento?
Deve accoglierlo presso di sé , mantenerlo, istruirlo, educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, sotto la vigilanza del servizio sociale locale.
Quanto dura l'affidamento?
Il periodo di presumibile durata dell'affidamento dipende dal complesso di interventi tesi al recupero della famigli ad'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è preorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
Quali rapporti ci sono tra l'affidatario e i genitori del minorenne?
I genitori devono continuare ad assolvere i loro compiti educativi e di sostegno affettivo nei confronti del figlio affidato. L'affidatario deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori, collaborando al suo reinserimento nella famiglia d'origine.
L'affidatario ha diritto ad assentarsi dal lavoror per assistere il minore?
Sì ha il diritto ai congedi parentali, cioè a quelle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro previste a favore dei genitori per l'assistenza al bambino.
Che cosa occorre fare per avere un minore in affidamento?
Si dichiara la propria disponibilità al servizio sociale locale, che valuta l'idoneità ad accogliere minori in affidamento.
Si può scegliere i minore da avere in affidamento?
No, la scelta è dell'ufficio competente, salvo che il minore si trovi, per particolari motivi, di fatto già affidato in via non ufficiale. Se esistono i presupposti stabiliti dalla legge, l'affidamento può essere concesso.
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