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Percorso per l'adozione nazionale

Chi può adottare
L'Art.6 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
I coniugi devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L'età degli adottandi deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando:
Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottandi sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Chi può essere adottato
L'Art.7. -1. stabilisce che l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. 2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli undici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Da chi è dichiarato lo stato di adottabilità
Lo stato di adottabilità è dichiarato dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

A chi si presenta la domanda di adozione
L'Art.22 stabilisce che coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli minori.
È ammissibile la presentazione di più domanda anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.
La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali.
Il 4 comma dell'art.22 dispone che le indagini devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, prorogabili una sola volta di altri centoventi giorni con decreto motivato.
Il Tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

Cos'è l'affidamento preadottivo
Individuata la coppia, il tribunale per i minorenni pronuncia l'affidamento preadottivo.
Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi sociali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali.
Il periodo di affidamento preadottivo ha la durata di un anno, tale termine può essere prorogato di un anno nell'interesse del minore e con ordinanza motivata, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari.
Nel caso di difficoltà emerse nel corso dell'affidamento preadottivo si procede a una revoca dell'affidamento con decreto motivato con il quale il Tribunale per i minorenni assume provvedimenti a tutela del minore.

A che punto si conclude l'adozione
Concluso il periodo di affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni dichiara con sentenza l'adozione del minore, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto i dodici anni e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il giudice tutelare ed i servizi sociali.
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