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Cos'è un ente autorizzato

La Convenzione dell'Aja del 1993 ha previsto che l'autorità centrale per le adozioni internazionali possa svolgere direttamente tutti i compiti che le sono affidati, oppure possa delegarne alcuni ad altre istituzioni. La scelta del legislatore italiano è stata quella di rendere obbligatoria la presenza degli enti autorizzati e di fissarne i compiti.

La legge 476/98 ha  infatti reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.

Per poter essere autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, gli enti devono possedere determinate caratteristiche, vale a dire:

  • essere  diretti e composti da personale specializzato
  • disporre di un'adeguata struttura organizzativa
  • non avere fini di lucro
  • non operare discriminazioni ideologiche o religiose
  • impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei paesi d'origine
  • avere sede legale in Italia

La violazione di uno di questi requisiti e la mancanza dell'autorizzazione costituisce reato punito penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La legge italiana prevede che anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire un servizio per le adozioni internazionali con gli stessi compiti degli enti autorizzati.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata nel regolamento di attuazione della legge sull'adozione (Dpr n.108 del 8 giugno 2007) e dalla Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008. Gli enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza e ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi.

Oltre all'autorizzazione della CAI, l'ente deve - per poter effettivamente operare all'estero - essere autorizzato anche dall'Autorità centrale del Paese straniero.

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