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Compiti dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione

Una volta ottenuto il decreto di idoneità, l'aspirante coppia adottiva deve conferire mandato a uno degli enti autorizzati. In base alla legge, l 'ente che ha ricevuto l'incarico deve:

  • informare gli aspiranti genitori sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione
  • svolgere le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso trattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità e alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare
  • raccogliere dall'autorità straniera la proposta di incontro fra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita
  • trasferire tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero
  • ricevere il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, autenticarne le firme e trasmettere l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste
  • ricevere dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art.4 della Convenzione e concordare con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prendere atto del mancato accordo e darne immediata informazione alla Commissione Nazionale comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approvare la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi
  • informare immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i servizi dell'Ente Locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiedere alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia
  • certificare la data dell'inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi
  • ricevere dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e trasmetterle immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione
  • vigilare sulle modalità di trasferimento in Italia e adoperarsi affinché questo avvenga in compagnia degli adottandi o dei futuri adottandi
  • svolgere in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e almeno per un anno ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale su richiesta degli adottandi. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento segnalando eventuali difficoltà per gli opportuni interventi; certifica alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso che le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito
  • certificare le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione agli effetti di quanto previsto dalla lettera 1 bis art. 10 comma 1 Dpr 917/86.
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