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Competenze del Comitato per i minori stranieri

Il comitato per i minori stranieri ha il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato. Inoltre, ha il potere di deliberare in relazione alle richieste provenienti da Enti, associazioni o famiglie italiane per l'ingresso dei minori accolti temporaneamente.
La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporaneo e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.

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