La legge regionale n.1/2007, ”Testo unico in materia di commercio”, è stata anche recentemente modificata con la legge regionale n.23 del 12 agosto 2011, in attuazione, tra l’altro, della direttiva 2006/123/CE, nota come Direttiva “Bolkestein”, e con successiva legge regionale n.26 del 4 ottobre 2011. Anche l’articolo 113, che disciplina le vendite promozionali, è stato, tra gli altri, oggetto di modifica e attualmente stabilisce quanto segue:
Articolo 113 - (Vendite promozionali)
- Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2.
- Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s’intendono:
- abbigliamento;
- calzature;
- biancheria intima;
- accessori di abbigliamento;
- pelletterie
- L’esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando quanto previsto all’articolo 112, comma 1.
Con Disegno di legge regionale n.194 approvato dal Consiglio regionale il 29 novembre 2011, e stato aggiunto all’articolo 113, dopo il comma 2, il comma 2 bis che stabilisce:
“Solo in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, quali tra l’altro danni alluvionali, i comuni possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto al comma 2 anche per singole parti del territorio”
Ne consegue che i Comuni che hanno subito i tragici recenti eventi alluvionali possono, adottando apposito provvedimento motivato, consentire lo svolgimento delle vendite promozionali in deroga ai divieti riportati al comma 2 del medesimo articolo 113.
Ai Comuni che adottano tali provvedimenti, si richiede di trasmetterne copia al Settore Politiche di sviluppo del Commercio della Regione Liguria.
Si dà immediata comunicazione di tale iniziativa legislativa ancorché il Ddlr succitato (non ancora divenuto legge regionale) non sia stato ancora pubblicato sul Burl (da notizie informali si prevede la pubblicazione della relativa legge regionale nel Burl del 7 dicembre 2011) affinché sia i soggetti pubblici che i privati possano, qualora lo ritengano, iniziare a predisporre i relativi provvedimenti per dare attuazione a quanto emarginato.
Approfondimenti
- saldi invernali ed estivi 2012
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