I saldi di fine stagione in Liguria cominciano venerdì 9 luglio. Quarantacinque giorni di vendite a prezzi ribassati, liquidazioni e occasioni reali, nel pieno rispetto del lavoro dei commercianti e a tutela dei consumatori.
Su richiesta delle associazioni dei commercianti e in accordo con i comuni liguri, la Giunta regionale - con delibera n.1538 del 13 novembre 2009 - ha modificato le date di decorrenza dei saldi invernali ed estivi relativi all'anno 2010 rispetto a quelle previste dal Testo unico in materia di commercio (legge regionale n.1/2007). I saldi durano quarantacinque giorni: gli esercenti sono tenuti a esporre, almeno tre giorni prima dell'inizio, un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi. Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore regionale Politiche di sviluppo del commercio e approvato con delibera della Giunta regionale n.637 del 14 giugno 2007 (pubblicato sul Burl n.27, parte II, del 4 luglio 2007).
Nel cartello devono essere riportati, tra l'altro i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa e il ribasso espresso in percentuale. Deve inoltre essere evidenziata in modo chiaro la separazione delle merci offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
È importante inoltre ricordare gli aspetti più importanti relativi all'esposizione dei prezzi, secondo quanto contenuto nell'articolo 114 del Testo unico:
- ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo
- in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno
- nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni
- quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico
- i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del primo punto di questo elenco
Approfondimenti
- Testo unico in materia di commercio nelle pagine del portale dedicate al commercio è possibile consultare, tra l'altro, la normativa che regola le attività commerciali in Liguria


