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Liguria, nuove date per i saldi

Quest'anno stabilite nuove date per i saldi di fine stagione: quelli invernali cominciano il 5 gennaio 2010, quelli estivi il 9 luglio 2010
Liguria, nuove date per i saldi

Stabilite le date per i saldi di fine stagione in Liguria: quelli invernali cominciano martedì 5 gennaio 2010, quelli estivi venerdì 9 luglio 2010.

La modifica della date di decorrenza dei saldi rispetto a quelle previste dal Testo unico in materia di commercio (legge regionale n.1/2007) - è dovuta al fatto che, come previsto dalla normativa regionale, su richiesta delle Organizzazioni di categoria e in accordo con i Comuni, la Regione possa modificare tali date entro il 15 novembre.

Il provvedimento è contenuto nella delibera di Giunta numero 1538 del 13 novembre 2009, che lascia invece invariata la disposizione per cui è vietato effettuare vendite promozionali nei quaranta giorni che precedono i saldi. I saldi durano quarantacinque giorni: gli esercenti sono tenuti a esporre, almeno tre giorni prima dell'inizio, un cartello ben visibile dall'esterno. Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore regionale Politiche di sviluppo del commercio e approvato con delibera della Giunta regionale n.637 del 14 giugno 2007, pubblicato sul Burl n.27, Parte II, del 4 Luglio 2007.

Nel cartello devono essere riportati, tra l'altro i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa e il ribasso espresso in percentuale. Deve inoltre essere evidenziata in modo chiaro la separazione delle merci offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

È importante inoltre ricordare gli aspetti più importanti relativi all'esposizione dei prezzi, secondo quanto contenuto nell'articolo 114 del Testo unico:

  • ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo
  • in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno
  • nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni
  • quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico
  • i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del primo punto di questo elenco

Approfondimenti

Testo unico in materia di commercio
La pagina del sito dove trovi tutte le informazioni e puoi scaricare il Testo unico in materia di commercio

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