Fornire sostegno alle aziende zootecniche che hanno subito gravi danni a seguito di emergenze sanitarie, che hanno portato alla morte o alla soppressione di capi di bestiame. È questo l’intento della proposta di legge del Pdl “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche, sanitarie e veterinarie” che ha come primo firmatario Gino Garibaldi.
«Questa nostra proposta di legge vuole coprire un vuoto normativo della Regione Liguria, che finora non si è adeguata alle direttive della legge nazionale, creando serie difficoltà per gli allevatori, purtroppo spesso alle prese con epidemie ed altre emergenze sanitarie», commenta Garibaldi che in quest’ultimi mesi ha presentato numerose interrogazioni per chiedere alla giunta se intende procedere agli indennizzi per gli animali colpiti da anemia equina.
«La giunta non ha stanziato alcun indennizzo proprio perché manca una apposita legge regionale che possa di fornire sostegni di questo tipo. Non dimentichiamo che una precisa legge regionale consentirebbe di attivare anche fondi dell’Unione europea a favore degli indennizzi», spiega l’esponente del Pdl, che aggiunge: «Spero che la maggioranza ed in particolare l’assessore all’agricoltura Giovanni Barbagallo mostrino sensibilità verso la nostra proposta. – dice – Noi da parte nostra siamo disponibili a recepire suggerimenti e ad apportare modifiche ed integrazioni al testo proposto».
Per il consigliere adesso è importante richiamare l’interesse sull’attività zootecnica e sull’agricoltura: «Anche questa legge, al pari di altre da noi proposte, riguardanti, ad esempio, lo sfruttamento dei terreni incolti e l’ippoterapia, si occupano dello “stare sul territorio. Bisogna fare tutto il possibile per incentivare la gente a vivere nell’entroterra. E per fare questo è necessario, innanzitutto, garantire l’esistenza di attività economiche legate alla principale ricchezza di queste aree: la terra».
Garibaldi ricorda, infatti, che la moria o l’abbattimento di capi a seguito di epidemia talvolta può ridurre a tal punto il numero degli animali allevati da far venire meno le condizioni stesse che consentono l’esistenza stessa di un’azienda zootecnica. «Dobbiamo fornire agli allevatori tutto il necessario supporto per lo svolgimento della loro attività».
La Legge
Gli aiuti vengono concessi unicamente nell’ambito di un programma di prevenzione e controllo delle malattie animali, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.
Gli interventi di sostegno consistono nell’erogazione di indennizzi agli allevatori per l’abbattimento di capi infetti ordinato dalle competenti autorità sanitaria. Il costo dello smaltimento è sostenuto dalla Asl che invierà apposita richiesta di rimborso alla Regione Liguria. I casi previsti sono: il verificarsi di aborti di fattrici in conseguenza della somministrazione di vaccini, (previo accertamento del nesso causale da parte del medico veterinario dell’Asl); il decesso dell’animale, dopo l’intervento di profilassi, a seguito di emergenza zootecnica, sanitaria o veterinaria; il fermo di impresa, determinato dal decesso o dall’abbattimento di capi di bestiame, a seguito dell’intervento di profilassi.
Inoltre si prevedono indennizzi, a titolo di contributo di macellazione nel caso di positività per anemia infettiva degli equini e per la mancata corresponsione delle provvidenze concesse dall’Unione europea, determinate dal decesso o dall’abbattimento di capi di bestiame a seguito degli interventi di profilassi.
Sono inoltre previsti aiuti economici agli allevatori a sostegno dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti o deceduti in conseguenza dell’emergenza veterinaria o a seguito dell’intervento di profilassi.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge gli imprenditori agricoli che esercitino l’attività sul territorio regionale e partecipino ad un idoneo programma di prevenzione e controllo dell’emergenza realizzata a livello regionale o nazionale. Ovviamente i beneficiari devono essere in regola con le norme sanitarie e veterinarie e in materia di prevenzione e profilassi. L’entità degli interventi deve essere determinata con regolamento regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle legge. La quantificazione degli interventi deve poi essere aggiornata ogni cinque anni.


