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Fondo investimenti regionali 2006

Il Consiglio regionale, con la delibera n.35 del 26 settembre 2006, ha approvato la ripartizione del Fir per aree omogenee di intervento. Il Fir, Fondo investimenti regionali, è stato istituito dalla legge regionale 7 maggio 2002 n.20 per il finanziamento di programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali; ogni anno la legge finanziaria regionale stabilisce la dotazione del fondo.

Per il 2006 la lr 24 gennaio 2006 n.2 ha determinato il fondo in 80 milioni di euro, destinati a finanziare politiche di investimento per la dotazione di infrastrutture e lo sviluppo economico e sociale della regione.

Il Consiglio regionale ha individuato le aree di destinazione del Fir e ha incaricato la Giunta di approvare successivamente l'elenco degli investimenti regionali 2006 secondo gli indirizzi stabiliti. In particolare le risorse vengono così ripartite:
  • lavoro - 500.000 euro
  • cultura e sport - 4.200.000 euro
  • istruzione e formazione - 3.500.000 euro
  • politiche sociali - 3.500.000 euro
  • turismo - 2.500.000 euro
  • infrastrutture e viabilità - 7.400.000 euro
  • sviluppo economico - 7.000.000 euro
  • urbanistica - 6.500.000 euro
  • agricoltura e Protezione civile - 3.100.000 euro
  • edilizia pubblica e scolastica - 4.000.000 euro
  • sanità - 25.000.000 euro
  • società dell'informazione - 2.000.000 euro
  • ambiente - 4.500.000 euro
  • parchi - 2.000.000 euro
  • area istituzionale: acquisizioni - 2.000.000 euro
  • area istituzionale: Filse - 2.000.000 euro
  • area istituzionale: sicurezza - 300.000 euro
Gli interventi finanziabili per ogni area devono avere le seguenti caratteristiche:
  • valenza strategica per l'economia e la società ligure, nel quadro degli indirizzi programmatori vigenti
  • piano finanziario dell'intervento sopra la soglia di 250 mila euro, ovvero di 125 mila euro, ma a fronte di un cofinanziamento che copra fino a tale soglia minima
  • in caso di interventi infrastrutturali, livello progettuale "preliminare" o, auspicabilmente, "definitivo"
  • appartenenti ad uno degli ambiti di intervento riconosciuti come "investimenti" dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004)
  • aventi come beneficiario degli interventi finanziati enti della Pubblica Amministrazione, come individuati nell'elenco 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005)

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