salta al contenuto della pagina
home > [...] > finanza > settore regionale allargato

Settore regionale allargato

Ogni anno la Regione Liguria individua gli enti appartenenti al Settore regionale allargato per l'anno in corso (come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 2/2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria regionale 2006).

Il settore comprende soggetti istituzionali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita, soddisfacendo bisogni collettivi e operando una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese, secondo quanto stabilito dal regolamento della Comunità europea 2223/96 (che definisce il settore delle amministrazioni pubbliche relativamente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali) e dalla legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Rientrano nel Settore regionale allargato:

  • aziende sanitarie locali
  • aziende ospedaliere, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ed enti del servizio sanitario nazionale
  • enti e agenzie per il turismo
  • enti per il diritto allo studio
  • enti regionali di sviluppo agricolo
  • enti parco e riserve naturali regionali
  • enti regionali per la ricerca e per l'ambiente
  • agenzie regionali del lavoro
Qui di seguito i riferimenti agli enti del settore regionale allargato nella legge finanziaria regionale e nel collegato:
  • l'articolo 3 della legge regionale 1/2006 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006" introduce il divieto per gli enti del settore regionale allargato di trattenere in servizio il personale oltre il compimento dell'età prevista dalle vigenti norme dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo. L'articolo stabilisce, altresì, il divieto di attribuire incarichi di consulenza, studio e ricerca al personale dipendente a tempo indeterminato che sia cessato dal servizio per qualunque motivo per un periodo di almeno 5 anni dalla cessazione del servizio
  • l'articolo 14 prevede il contenimento degli incrementi di spesa per consulenze, spese di rappresentanza e autovetture in analogia a quanto rappresentato dalla legge finanziaria statale all'articolo 1 commi 9, 10 e 11 e cioè la spesa 2006 non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2004
  • l'articolo 15 prevede l'attività di verificare la rispondenza della gestione degli enti del settore regionale allargato agli obiettivi indicati e alle direttive impartite dalla Regione stessa. A tal fine la Giunta stabilisce le direttive con cui sarà possibile accedere presso tali enti e acquisire la documentazione e le informazioni necessarie anche su specifici aspetti gestionali; inoltre, la Giunta è tenuta a riferire al Consiglio regionale sui risultati di tale attività entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le verifiche sono state effettuate

Un ulteriore riferimento è presente nell'articolo 13, relativo alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria.

Approfondimenti

  • legge 311/2004
    la legge finanziaria 2005
    www.parlamento.it
  • legge regionale 2/2006
    il Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 25 gennaio 2006 sul quale è pubblicata la legge finanziaria regionale 2006
    www.bur.liguriainrete.it

Allegati

top