Legge finanziaria regionale e leggi collegate
La legge finanziaria regionale dispone ogni anno il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale della Regione Liguria in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente.
La previsione della legge finanziaria regionale costituisce una novità del decreto legislativo n.76/2000, secondo cui le regioni possono adottare, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dalla legge n.468/1978 per la finanziaria statale.
La Regione Liguria ha introdotto lo strumento della legge finanziaria con la legge regionale n.39 del 1999, riaffermandone l'adozione, insieme alle leggi collegate, nel nuovo ordinamento contabile dell'ente (legge regionale n.15/2002), e senza peraltro apportarne eccessive modifiche nei contenuti rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente. Le leggi collegate dispongono modifiche e integrazioni alle leggi regionali di spesa vigenti per rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Tali disposizioni riguardano settori omogenei di intervento e devono avere contenuti economici e finanziari. Il disegno di legge finanziaria e i disegni di legge a essa collegati vengono presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale.
Alla legge finanziaria regionale vengono affidati
- la definizione del livello massimo di indebitamento
- le variazioni delle aliquote che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale
- la quantificazione degli importi dei fondi speciali
La legge 15/2002 prevede inoltre che la legge finanziaria regionale, come quella dello Stato, non possa contenere norme di delega di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ma solo norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
In questa pagina è possibile scaricare la legge regionale n.22 del 24 dicembre 2010 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2011).


