Termini dei procedimenti di competenza della Giunta regionale
In attuazione dell’articolo 7 della lr 56/2009, il Regolamento regionale 2 del 17 maggio 2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n.56 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) definisce i termini, non fissati da disposizioni di legge, entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, espressamente indicati.
Per la migliore e più pratica fruizione del provvedimento, è stata predisposta una tabella che contiene le schede relative ai singoli procedimenti e i relativi termini, frutto della revisione e dell’aggiornamento operato dalle strutture competenti finalizzato alla semplificazione e alla riduzione dei tempi anche in considerazione della complessità dell’istruttoria richiesta e della normativa successivamente intervenuta.
Il Regolamento, con il relativo allegato, è pubblicato sul sito web ai sensi dell’articolo 54 del Dlgs. n.82 del 7/3/2005, (Codice dell’amministrazione digitale) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.9 del 1 giugno 2011 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione (16 giugno 2011).
Allegati
- regolamento di attuazione della lr n.56 del 25 novembre 2009 (pdf, 17 Kb)
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - indice direzioni e dipartimenti (pdf, 11 Kb)
- segreteria generale gabinetto del presidente della giunta regionale
- direzione centrale affari legali, giuridici e legislativi
- direzione centrale risorse strumentali, finanziarie e controlli
- dipartimento agricoltura, turismo e cultura
- dipartimento ambiente
- dipartimento istruzione, formazione, lavoro e sport
- dipartimento pianificazione territoriale, urbanistica
- dipartimento programmi regionali, porti, trasporti, lavori pubblici ed edilizia
- dipartimento salute e servizi sociali
- dipartimento sviluppo economico


