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Variazioni regionali all'Irap: riferimenti normativi e modulistica

Con la legge regionale n.13/2001 la Regione ha già inteso favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità sul territorio ligure, ampliando così la propria base produttiva e occupazionale. Ha previsto agevolazioni fiscali in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a favore delle imprese di nuova costituzione, consistenti nella riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria Irap (dal 4,25% al 3,25%).

Con la delibera n.1268 del 26 ottobre 2001, la Giunta ha successivamente approvato i documenti che illustrano l'agevolazione: la nota esplicativa precisa quali sono i beneficiari, le situazioni in cui è possibile accedere alle agevolazioni e le modalità di applicazione dell'aliquota agevolata. I beneficiari dovranno compilare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi paragrafo 5 della nota esplicativa) che deve essere presentata alla Regione Liguria direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini Irap.

Con successiva legge regionale n.20 del 7 maggio 2002, la Regione Liguria ha provveduto a:
  • prorogare l'agevolazione di cui sopra per le nuove iniziative imprenditoriali fino al 31 dicembre 2003
  • ampliare l'ambito temporale dell'agevolazione a tre periodi d'imposta anziché due, per i soggetti ubicati nei comuni montani
  • ridurre l'aliquota Irap al 3% per gli organismi di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi iscritti negli appositi registri regionali

Con delibera n. 880 del 2 agosto 2002 è stata approvata, anche in questo caso, una nota esplicativa per illustrare e precisare le modalità di applicazione delle agevolazioni e gli appositi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesti.

Si riporta anche l'allegato I del Trattato sulla Comunità Europea relativo alla normativa de minimis.

Con legge regionale n.7 del 2 aprile 2004, la Regione Liguria ha ridotto di un punto percentuale l'aliquota Irap nei confronti delle associazioni di Promozione sociale di cui alla legge n.383 del 7 dicembre 2000, iscritte al registro nazionale previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge medesima. Pertanto l'aliquota da applicare è pari al 3,25%.

Con delibera n.1671 del 24 dicembre 2004, è stata approvata una nota integrativa in merito, e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesto per usufruire dell'agevolazione stessa.

Con la legge regionale n.2 del 24 gennaio 2006 la Regione Liguria ha ridotto l'aliquota nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n.381 dell'8 novembre 1991 iscritt all'albo regionale di cui alla legge regionale n.23/1993. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2006 la misura della aliquota è fissata al 3,25%.

Con delibera n.240 del 17 marzo 2006 è stata approvata una nota integrativa in merito e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione necessario per usufruire della agevolazione stessa.

Con l'articolo 5 della legge regionale n.15 del 3 aprile 2007 la Regione Liguria ha ridotto l'aliquota nei confronti delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) della Regione Liguria, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007 la misura della aliquota è fissata al 7,50%.

Con l'articolo 1 della legge regionale 17/05, l'aliquota Irap da applicarsi, dal periodo d'imposta 2006, a carico di banche, società finanziarie, imprese di assicurazione e altri enti (ovvero i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.446 del 15/12/1997), è elevata al 5,25%.

Con l'articolo 2 della legge regionale 43/07, l'aliquota Irap da applicarsi, dal periodo d'imposta 2008, a carico dei soggetti appartenenti ai settori economici Atecofin - divisioni 11, 23, 20 e 64 è fissata al 4,9%.

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