Imposta regionale sulla benzina
È una imposta istituita con la legge regionale n.2/2006 che si applica, in aggiunta alle imposte erariali, alla benzina erogata dagli impianti di distribuzione ubicati sul territorio della Regione Liguria, così come previsto dalla legge n.158/1990 e dal dlgs n.398/1990.
Base imponibile
L'imposta è dovuta alla Regione Liguria per ogni litro di benzina erogato.
Quanto si paga
La misura dell'imposta è fissata in 0,0258 euro per ogni litro di benzina.
Per gli anni 2012 e 2013 la misura è stata elevata a 0,050 euro per litro a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure (art.1 lr n.30/2011 e art.17 lr n. 51/2012).
Come e quando si paga
L'imposta è a carico del consumatore finale al momento del rifornimento di carburante ed è riscossa dal gestore dell'impianto di distribuzione che ha l'obbligo del riversamento alle casse regionali.
Versamenti a cura dei gestori degli impianti di distribuzione
I gestori degli impianti di distribuzione possono effettuare i versamenti dell'imposta regionale sulla benzina mediante:
- bonifico bancario a favore della
Tesoreria regionale - Banca Carige Agenzia 41
via D'Annunzio 39 - 16121 Genova
Iban IT41G0617501472000000198890 - bollettino c/c postale n. 71305346 intestato a
Regione Liguria - Imposta regionale sulla benzina
Servizio Tesoreria c/o Carige Spa
via D'Annunzio 39 - 16121 Genova
Approfondimenti
- legge regionale n.51 del 21 dicembre 2012
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)
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