Esenzione tassa automobilistica per auto benzina/gpl e benzina/metano
L’articolo 4 della lr n.43 del 24 dicembre 2008 chiarisce che sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche quelli omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato e collaudato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano precedentemente alla loro immatricolazione e che, sempre a decorrere dal 29 aprile 2008, possono beneficiare della medesima agevolazione.
Sempre a partire dal 29 aprile, è concessa un’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità, decorrenti dal periodo di imposta successivo a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a gpl o metano (collaudo comunque successivo al 29 aprile 2008), per i veicoli conformi alla direttiva 94/12/CE (Direttive Euro 2 e seguenti) e appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.
L'esenzione per i veicoli nuovi a doppia alimentazione, risultando più favorevole, è da considerarsi sostitutiva a quella concessa per ecoincentivo (limitatamente alla tassa automobilistica) ai sensi del decreto legge numero 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni nella legge numero 31 del 28 febbraio 2008. I contribuenti non sono tenuti a fare alcuna segnalazione, in quanto i dati relativi alle installazioni e collaudi degli impianti vengono inviati e registrati nell'archivio tasse automobilistiche a cura del Dipartimento per i Trasporti terrestri.
Qui di seguito è possibile scaricare un documento che riporta alcuni esempi pratici relativi all'esenzione della tassa automobilistica regionale e l'articolo 5 della legge regionale 9/2008.


