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Addizionale regionale all'imposta sul reddito (Irpef)

Cos'è

È una addizionale che si applica in aggiunta all’imposta statale Irpef, istituita e disciplinata dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modifiche. È dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale solo se per lo stesso anno d'imposta risulta dovuta l'imposta sul reddito (Irpef).

Quanto si paga

Anno d'imposta 2012
La Regione Liguria, con l'articolo 1 della legge regionale n.43 del 14 dicembre 2007 (Burl n.21 del 19 dicembre 2007), modificata dalla legge regionale n. 15 del 26 aprile 2012, applicabile a regime, ha stabilito le seguenti aliquote, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007:

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola
fino a 20.000 euro 1,23 per cento (**)
percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
da 20.000 euro 1,73 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile

meccanismo correttivo:
per i redditi compresi tra 20.000,01 e 20.101,76 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 20.101,76 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale

(**) variazione di aliquota ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 201/2011

Anno d’imposta 2011
La Regione Liguria, con l'articolo  6 della legge regionale n. 37 del 27 dicembre 2011, ha stabilito, con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2011. I sostituti d'imposta ne terranno conto all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2011 a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2011:

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola
fino a 30.000 euro 1,23 per cento (**)
percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile
da 30.000 euro 1,73 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

meccanismo correttivo:
per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,64 euro l’imposta determinata con aliquota dell'1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 30.152,64 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale

(**) variazione di aliquota ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 201/2011

soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli 1,23 per cento
percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile*

Anno d'imposta 2010
La Regione Liguria, con l'articolo 6 della legge regionale n.22 del 24 dicembre 2010, ha stabilito, con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2010. I sostituti d'imposta ne terranno conto all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2010 a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2010:

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola
fino a 30.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
da 30.000 euro 1,40 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
meccanismo correttivo:
per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,13 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 30.152,13 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale
soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile*

Anno d'imposta 2009
La Regione Liguria, con gli articoli 1 e 2 della legge regionale n.43 del 21 ottobre 2009 (Burl n.18 del 21 ottobre 2009), ha stabilito le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2009. I sostituti d'imposta ne terranno conto all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2009 a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2009:

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola
fino a 30.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
da 30.000 euro 1,40 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile
meccanismo correttivo:
per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,13 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 30.152,13 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale
soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile*

Esclusivamente per l'annualità d'imposta 2008
la Regione Liguria, con gli articoli 3 e 4 della legge regionale n.9 del 28 aprile 2008 (Burl n.4 del 28 aprile 2008), così come modificati con l'articolo 7 della lr n.42 del 24 novembre 2008 (Burl n.17 del 26 novembre 2008) e l'articolo 17 della lr n.43 del 24 dicembre 2008 (Burl n.18 del 24 dicembre 2008) ha stabilito le seguenti aliquote, per il solo anno d’imposta 2008:

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola
fino a 25.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile
da 25.000 euro 1,40 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile
meccanismo correttivo:
per i redditi compresi fra 25.000,01 euro e 25.126,77 euro l'imposta determinata con aliquota dell'1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 25.126,77 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale
soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli 0,9 per cento Percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile *

* l'articolo 8 della lr n.42/2008 ha chiarito, con norma di interpretazione autentica, le modalità applicative (vedasi la circolare n.2 del 26 novembre 2008 allegata)

Per informazioni
Regione Liguria - Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - piazza De Ferrari 1
orario per il pubblico: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12.30
telefono 010.5485610
fax 010.5484994

Allegati

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