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Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano (Arisgam)

Il tributo, istituito con decreto legislativo n.398/1990 (in attuazione dalla legge n.158/1990) rappresenta un'addizionale della corrispondente imposta erariale già esistente.

L'imposta viene riscossa, contabilizzata e quietanzata da ciascuna regione.

Ai sensi della legge regionale n.1 del 13 gennaio 1993 la misura dell'addizionale è fissata in 0,0258 euro/mc, prevedendo riduzioni secondo l'appartenenza del comune alle zone climatiche determinate a norma dell'articolo 4 della legge n.10 del 9 gennaio 1991 (dpr 412 del 26 agosto 1993).

La misura fissata trova un limite di applicabilità nella metà del corrispondente tributo erariale ai sensi del decreto legge n.8/93.

Il decreto legislativo n.26 del 2 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha introdotto numerose novità nel settore tributario delle accise e delle relative addizionali, modificando di conseguenza il decreto legislativo n.504/95 (Tua) e il decreto legislativo n.398/90. In particolare, sono state introdotte modifiche di natura lessicale (sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa") e di natura sostanziale.

A partire dal 1 giugno 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.26/2007, oggetto dell'imposizione tributaria è il "gas naturale", destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, e anche all'autotrazione, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, sono invece obbligati al pagamento dell'imposta e titolari di diritto di rivalsa sui consumatori finali:

  • i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali
  • i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto
  • i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi
  • i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

I soggetti passivi hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare alla Regione una cauzione rapportata a un dodicesimo dell'addizionale annua. Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia di inizio di attività (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali e il consumo per uso proprio).

Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, oltre le amministrazioni dello Stato, gli altri Enti pubblici. A decorrere dal 1° giugno 2007 non saranno più esonerate le aziende municipalizzate.

A partire dal 1 gennaio 2008 il dlgs del 2 febbraio 2007, n.26, ha ridisegnato la tassazione del gas naturale (già gas metano) per combustione per usi civili per scaglioni di consumo e non più per tipologia di usi.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.59 del 12 marzo 2009, ha determinato, con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, che sono le seguenti:

 

Fasce di consumo Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
Zone climatiche
"C" e "D"
Zona climatica "E" Zona climatica "F"
usi civili euro al metro cubo di gas naturale
consumi fino a 120 metri cubi annui 0,0190 0,0155 0,0103
consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui 0,0258 0,0155 0,0103
consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui 0,0258 0,0155 0,0103
consumi superiori a 1.560 metri cubi annui 0,0258 0,0155 0,0103

A decorrere dal 1 aprile 2009 le aliquote d'accisa relative al gas naturale per usi civili sono le seguenti:

 

Fasce di consumo Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
Zone climatiche
"C" e "D"
Zona climatica "E" Zona climatica "F"
usi civili euro al metro cubo di gas naturale
consumi fino a 120 metri cubi annui 0,0220 0,0155 0,0103
consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui 0,0258 0,0155 0,0103
consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui 0,0258 0,0155 0,0103
consumi superiori a 1.560 metri cubi annui 0,0258 0,0155 0,0103

 

Ai sensi dell'articolo 2 comma 11 della legge n.203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009), in riferimento all'accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali a decorrere dal 1 gennaio 2009, viene confermata la riduzione del 40% dell'aliquota accisa, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Di conseguenza le aliquote di accisa applicata per gli usi industriali sono le seguenti:

 

usi industriali euro al metro cubo di gas naturale
consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui 0,006249
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui 0,0052

I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n.12472163 intestato a Regione Liguria - Arisgam.

Il pagamento dell'Addizionale regionale avviene con rate d'acconto costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, da versare entro la fine di ciascun mese.
La rata di dicembre deve essere pagata entro il giorno 27 dello stesso mese (Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 28, comma 6).

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