Estinzione e cancellazione
La richiesta per la dichiarazione di estinzione avanzata dagli amministratori, ma anche su istanza di qualunque interessato, è presentata alla Regione con le medesime formalità richieste per il riconoscimento.
Per ottenere la dichiarazione di estinzione deve essere presentata apposita istanza sottoscritta dal Rappresentante legale dell'Ente, ed inviata alla Regione Liguria:
Settore Affari Giuridici Istituzionali
Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
La persona giuridica si estingue, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto:
- per il raggiungimento del termine di durata prevista dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto
- quando lo scopo è stato raggiunto o é divenuto impossibile
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
Dichiarata l'estinzione, si apre il procedimento diretto alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 11 e ss. delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di competenza dei liquidatori che operano sotto la sorveglianza del Tribunale competente.
I beni della persona giuridica che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'Atto Costitutivo o dello Statuto.
Chiusa la liquidazione, il Presidente del Tribunale ordina alla Regione la cancellazione dell'ente dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (art. 20 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie).


