Persone giuridiche private
La Costituzione, all'articolo 18, garantisce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per il perseguimento di qualsiasi fine non vietato e ancora più ampiamente riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non soltanto come singolo ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
La formazione di gruppi variamente organizzati rappresenta una necessità imprescindibile per la realizzazione di scopi che trascendono la vita e le possibilità degli individui o per l'impossibilità dello Stato a realizzare gli interessi della collettività in specifici campi sociali.
La persona giuridica è un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e da beni, volti al raggiungimento di fini comuni, cui l'ordinamento riconosce la capacità giuridica.
Nel nostro ordinamento le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento.
Con il riconoscimento gli enti acquisiscono la personalità giuridica che comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli. Il patrimonio degli associati o degli amministratori, pertanto, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica.
Ai sensi del Dpr n.361 del 10 febbraio 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nell'apposito Registro regionale delle persone giuridiche private. L'iscrizione nel Registro assume, così, effetto costitutivo.
Il Dpr 361/2000 stabilisce che presso ciascuna Regione debba essere istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del Dpr 616/77 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione.
Con la Legge regionale n. 3 del 1 marzo 2011 la Regione ha dettato norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, nel rispetto della disciplina stabilita dal Dpr 361/2000.
Allegati
- Decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 10 febbraio 2000 (pdf, 29 Kb)
regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - legge regionale n.3 del 1 marzo 2011 (pdf, 29 Kb)
disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private


