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Autocertificazione

L'amministrazione regionale adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni.
Grazie a questo decreto, i cittadini hanno la possibilità di presentare:
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione (o "autocertificazione" definita dal dpr n.445/2000), cioè una semplice dichiarazione firmata dal cittadino
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (definito dal dpr n.445/2000), con cui l'interessato attesta che corrispondono a verità i fatti da egli stesso dichiarati.
La dichiarazione può riferirsi a qualunque fatto, stato o qualità personale, di diretta conoscenza del dichiarante, non certificabili da parte di un ufficio pubblico. Presentata su carta semplice, va firmata davanti al dipendente addetto, o anche inviata allegando la fotocopia del documento di identità di chi firma la dichiarazione.
Chi può autocertificare
I cittadini italiani o dell'Unione europea, ma anche extracomunitari, con regolare permesso di soggiorno, sia pur limitatamente ai dati in possesso della pubblica amministrazione italiana.
Chi deve accettare l'autocertificazione
  • le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.)
  • i gestori di servizi pubblici

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. I privati, come banche e assicurazioni, hanno facoltà, e non obbligo, di accettare l'autocertificazione. Chiunque rilascia, inoltre dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Cosa si può certificare:
L'articolo 46 del dpr n.445/2000 regolamenta quali sono gli atti che si possono autocertificare: tutti i fatti e dati personali che il cittadino può comprovare e che può presentare insieme a una eventuale domanda, e che sostituiscono i certificati originali.
In particolare la legge consente di dichiarare:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricole dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nel registro dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Cosa non si può autocertificare

  • i certificati medici
  • i certificati sanitari
  • i certificati veterinari
  • i certificati di origine
  • i certificati di conformità CE
  • i certificati di marchi
  • i certificati di brevetti

Tuttavia i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per la pratica, non agonistica, di attività sportive da parte degli alunni sono sostituiti con un unico certificato rilasciato dal medico di base, con validità per l'intero anno scolastico.

Il documento d'identità al posto dei certificati
La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati. Per documento di identità si intende la carta d'identità e ogni documento equivalente come il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi.

Acquisizione d'ufficio
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti informazioni già in loro possesso, ma debbono acquisirle d'ufficio. L'Amministrazione a cui viene richiesta la documentazione è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Esibizione dei documenti di riconoscimento
Le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali possono essere acquisite attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento valido (carta di identità, patente, passaporto): in tal caso la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione fotostatica del documento stesso, anche se non autenticata.

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