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La legislazione regionale in materia di difesa civica

Statuto
approvato con legge statutaria 3 maggio 2005 n.1
articolo 72: Difensore civico
  1. È istituito presso l'Assemblea Legislativa il Difensore civico per la tutela del singolo cittadino e interessi collettivi particolarmente rilevanti
  2. Il Difensore civico è un'autorità indipendente di garanzia
  3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore civico sono disciplinate dalla legge regionale

Le leggi regionali che riguardano l'istituzione e le attività del difensore civico sono la n.17 del 5 agosto 1986 (Modifiche alla lr 6 giugno 1974, n.17 istitutiva del difensore civico), la n.27 del 26 aprile 1985 (Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie) e la n.29 del 10 luglio 2002 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi) consultabili nella banca dati delle leggi regionali.

Allegati 

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