Garante per l'infanzia
Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito con la lr n.12 del 24/5/2006 e disciplinato con legge regionale n.9 del 16 marzo 2007 opera in assoluta libertà e indipendenza per la difesa e la verifca dell'attuazione dei diritti dei minori. Tali diritti sono meglio elencati nella Convenzione di New York (ratificati con Legge n.176 del 27 maggio 1991) e nei successivi accordi internazionali che supportano l'evoluzione normativa in tema di minori, finalmente considerati portatori di diritti e interessi propri che tutti gli ordinamenti devono riconoscere e promuovere in ogni ambito e ai massimi livelli.
Ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.38 del 06 ottobre 2009 in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante il Difensore Civico esercita, pertanto, anche le sole funzioni di garanzia e tutela dei diritti dei minori espressamente previste dalla lr n.9 del 16/3/2007 ("Disciplina dell'Ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza") limitatamente all'art. 2 comma 1 lett b), c) e comma 2 lett. b), c), h), i), j).
Fino alla istituzione del Garante, che assume la totalità delle funzioni che la normativa gli attribuisce, le attività del Difensore Civico sono concentrate, prevalentemente, sulla garanzia dei diritti dei minori che si ritengano lesi da interventi od omissioni delle Pubbliche Amministrazioni.
Se hai ancora bisogno di chiarimenti o vuoi fare una segnalazione, per sapere come contattare il Difensore civico o il Garante per l'infanzia e quali sono gli orari per il pubblico consulta la pagina "Come raggiungerci".


