Nei confronti di chi
Il Difensore civico nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali o alle quali la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica e giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
Spetta al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 136 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la nomina del commissario ad acta qualora gli enti locali omettano di compiere atti obbligatori per legge.
Spettano inoltre al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale n.27 del 26 aprile 1985 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie )e nell'articolo 22 dalla legge regionale n.29 del 10 luglio 2002 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
- dell'Amministrazione regionale
- degli enti strumentali della Regione e delle aziende e delle società in cui la partecipazione regionale risulta prevalente
- delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere
- degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione dove non siano operanti difensori civici


