Dichiarazioni legge regionale 53/1982
La legge regionale 53/1982, e successive modifiche e integrazioni, riguarda la pubblicità dello stato patrimoniale, reddituale e tributario dei Consiglieri regionali (nonché degli Assessori c.d "esterni", in quanto equiparati ai primi) e degli amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria (cfr. articolo 1 legge regionale 53/1982), integrandosi con la legge regionale 38/1995, che detta nuove norme per la pubblicità dei rendiconti delle spese elettorali dei Consiglieri regionali (cfr. articoli 3-4 legge regionale 38/1995), ai quali si ritengono equiparati gli Assessori regionali c.d. "esterni" i quali, sebbene non eletti, siano stati comunque candidati alle elezioni regionali di riferimento.
Scopo delle leggi regionali 53/1982 e 38/1995 è non soltanto la doverosa attuazione delle leggi statuali più dettagliatamente citate nell'elenco "Legislazione sulla trasparenza della situazione patrimoniale, reddituale, tributaria e delle spese elettorali", ma, più in generale, la garanzia di adeguata trasparenza delle situazioni e conoscibilità da parte dei cittadini liguri.
Il sistema normativo vigente, tuttavia, per la natura dei documenti e la tempistica necessariamente richiesta e quindi prevista per le procedure, non può garantire la corrispondenza dei dati pubblicati alla realtà esistente al momento della pubblicazione.
In evidenza
| La modulistica riportata nella presente sede, approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa come prescritto dall'art. 5 della legge reg. 53/1982, deve essere obbligatoriamente utilizzata dai soggetti dichiaranti. Ciascun modulo di seguito riprodotto è estraibile, per poter essere stampato e compilato quale documento cartaceo e quindi spedito o consegnato, completo di ciascuna pagina, al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa tramite la Segreteria U.P. (Via Fieschi 15 p. 3A st. 21-22); non è prevista la possibilità di utilizzare il presente spazio web per la compilazione e trasmissione di alcun modulo
|


