Diritto di rettifica
Ogni volta che nel corso di una trasmissione radiotelevisiva locale sono diffuse immagini o attribuiti atti, dichiarazioni, affermazioni, o pensieri contrari a verità, la persona, o l'ente, l'azienda, l'associazione che si ritiene danneggiata, ha la facoltà di richiedere all'emittente la diffusione di proprie dichiarazioni di smentita. L'emittente deve garantire, nella diffusione di tale dichiarazione, condizioni paritarie rispetto all'affermazione che ha reso necessaria la rettifica.
Se l'emittente non accoglie la richiesta, la persona fisica o giuridica, che ritiene di poter esercitare il diritto di rettifica, può rivolgersi al Co.re.com. Liguria che, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, ordina all'emittente l'immediata rettifica.
Qualora l'emittente non effettui, in tempi brevi, quanto richiesto, il Co.re.com. trasmette la documentazione all'Autorità garante per le comunicazioni che ha la facoltà di determinare una sanzione a carico dell'emittente.
La procedura, per garantire l'efficacia della rettifica, ha tempi molto brevi ed è gratuita.
Allegati
- diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale (pdf, 88 Kb)
(applicazione delle procedure previste dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990) - diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale (pdf, 88 Kb)
(applicazione delle procedure previste dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990) - circolare Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni dei Co.re.com (pdf, 938 Kb)


