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Le funzioni della Consulta statutaria

La legge regionale 24 luglio 2006 n.19 Istituzione della Consulta statutaria, ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. Le sue funzioni sono indicate dallo Statuto agli articoli 74 e 75. È stata insediata dal Presidente del Consiglio regionale il 18 maggio 2007 e con deliberazione n.1 del 20 settembre 2007 ha approvato il proprio regolamento interno.
Il rapporto tra il parere della Consulta statutaria e i procedimenti consiliari è disciplinato dall'articolo 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

La Consulta statutaria esprime pareri su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali su:

  1. conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e regolamenti regionali di competenza consiliare
  2. ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto
Il parere sulla conformià statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea. Il parere sulla ripartizione delle competenze, se non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea Legislativa.

Esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10 dello Statuto. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

La legge regionale istitutiva della Consulta introduce una particolare forma di obbligo espresso e rafforzato di motivazione nel caso uno dei componenti abbia manifestato dissenso sulla decisione adottata a maggioranza. In questo caso è previsto che le deliberazioni siano adeguatamente motivate sulle ragioni addotte dal dissenziente (articolo 4 della legge regionale 19/2006).

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