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Funzioni del Consiglio delle Autonomie locali

Le funzioni del Consiglio sono indicate dallo Statuto, il quale all’articolo 66 stabilisce che:

  • esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali
  • esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
  1. progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali
  2. progetti di legge concernenti l’articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze
  3. atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali
  4. atti di programmazione generale
  5. progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati
  • esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali
  • propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e di Enti locali liguri

Il rapporto tra il parere del Consiglio delle Autonomie locali e i procedimenti consiliari è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all’approvazione dell’iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie Locali, per l’approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.

Con deliberazione n.1 del 18 dicembre 2006 il Consiglio delle Autonomie locali ha approvato il proprio regolamento interno, successivamente modificato con deliberazioni n.36 del 1 febbraio 2008 e n. 47 del 16 giugno 2008.

L’articolo 7, comma 8, della legge n.131 del 5 giugno 2003, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) dispone che le Regioni possano richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, così come pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, tramite il Consiglio delle Autonomie locali anche da Comuni, Province e Città metropolitana.

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