Da Interreg a obiettivo 3
Il nuovo Regolamento generale n.1083/2006 del Consiglio, che sostituisce il Regolamento 1260/99, stabilisce le disposizioni comuni per le tre fonti di finanziamento delle azioni strutturali nel periodo 2007–2013 e si concentra sul raggiungimento di tre nuovi obiettivi. I primi due sono la continuazione degli obiettivi del periodo 2000-2006: Convergenza è sostanzialmente la continuazione del precedente Obiettivo 1, Competitività regionale e occupazione riassume i precedenti Obiettivi 2 e 3. Data l'importanza che assume nello sviluppo delle regioni dell'Unione Europea, la cooperazione territoriale rappresenta il terzo obiettivo specifico.
Il terzo obiettivo - Cooperazione territoriale - è infatti la quarta edizione di Interreg, che cambia status: da programma di iniziativa comunitaria a programma obiettivo. Il Regolamento n.1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale (Fesr), che è la fonte di finanziamento per questo obiettivo, stabilisce che la Cooperazione territoriale è basata su una serie di interventi connessi alle agende di Lisbona e Goteborg e ha una tripla componente:
- transfrontaliera
- transnazionale
- interregionale
Il programma mira a dare risposte congiunte a problemi comuni tra autorità di aree confinanti come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e lo sviluppo di relazioni economiche e di reti. Le priorità definite dall'Unione Europea per le azioni realizzate nell'ambito del terzo Obiettivo Cooperazione territoriale sono: l'innovazione, l'ambiente e la prevenzione dei rischi, l'accessibilità e la cultura e l'istruzione.
Il Regolamento n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio crea la base giuridica per l'utilizzo di un nuovo strumento (facoltativo) per la cooperazione territoriale a disposizione delle organizzazioni ed enti regionali e locali – il Gruppo europeo di Cooperazione territoriale o Gect. Gli Stati membri che partecipano a un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale possono ricorrere a questo strumento giuridico per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto, continuando peraltro ad assumersi la responsabilità finanziaria.
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