Franco Pagano 9 Dicembre 2009, ore 13.15
Vorrei sapere se il provvedimento di ampliamento è utilizzabile per una pertinenza (attualmente classifcata come legnaia) alla casa principale; se abbattendo il manufatto posso ricostruirlo a cinque metri di distanza dall'attuale sedime; se posso aggiungele la volumetria della casa principale per calcolare la maggiorazione. Grazie.
Antonio 8 Dicembre 2009, ore 11.57
Vorrei sapere se un condono di qualche variazione effettuato nel 1985 esclude la possibilità di usufruire del piano casa,considerando che la sanatoria ha reso l'edificio equiparato a tutti gli altri!
Fabio 26 Ottobre 2009, ore 17.28
Finalmente,come sempre gli ultimi...io ero interessato perchè posseggo una proprietà in una zona vincolata come centro storico, e quella postilla "piccole deroghe" mi fa paura.La sola idea di vedere cosa combineranno i comuni che non si comporteranno in maniera uniforme mi fa presagire lunghe discussioni con dirigenti comunali che daranno ognuno interpretazioni diverse.
aldo 20 Settembre 2009, ore 13.27
Non è chiaro a mio giudizio l'eslusione dal piano degli edifici condonati: occorre chiarire la data di costruzione dell'edificio , la tipologia dell'abuso ,nel senso che va chiarito se esso risulta in contrasto con i PRG o piani di tutela ambientale. Il condono concesso ai sensi della legge 47/85 rilascia una concessione in sanatoria che a fronte di oneri maggiorati dovrebbe avere lo stesso valore di una concessione normale. Non è cosi?
Emanuele 8 Settembre 2009, ore 16.01
Buon giorno,vorrei sapere da quando diventa effettivo questo piano, quando cioè si può presentare la domanda in DIA con questi nuovi parametri di aumento volumetrico ?!??Grazie.
stefano 10 Agosto 2009, ore 18.39
CITO dall'ultimo capoverso del comunicato ufficiale della Regione : "Sono esclusi dal piano casa gli edifici abusivi e condonati, di pregio e vincolati dalle soprintendenze, situati in aree demaniali, inondabili e a rischio frana, nei centri storici (con alcune piccole deroghe) e in zone di tutela ambientale. Esclusi anche i territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre e di tutti i parchi regionali. Sulla costa sono interdette le zone protette dal piano paesistico: in pratica tutto o quasi il fronte mare."Direi che in pratica è escluso tutto il territorio della Liguria , considerato :- che tutta la costa è praticamente sotto vincolo - che dove non c'è il vincolo paessagistico c'è quello ambientale ( tipo legge Galasso )- che grazie all'alto livello di attenzione delle provincie tutte le zone pianeggianti sono in fascia A dei Piani di Bacino- che buona parte dei territori collinari edificati sono in zona di dissesto idrogeologico A questa legge viene dato un rilievo tale da indurre le persone a credere di potersi ampliare la casa , quando in realtà , nella pratica , saranno rarissimi i casi in cui potrà essere concesso qualcosa che già gli strumenti urbanistici non consentano .Il tutto senza considerare che viene data poca pubblicità al fatto che l'applicabilità della legge è limitata nel tempo , visto che dall'approvazione si avrà tempo 24 mesi per presentare i progetti ( un pò come nel caso dei condoni ) e visto che i comuni ci impiegheranno molto di più per adeguarsi e recepire la normativa ... quindi .. mah !
ermanno biselli 28 Luglio 2009, ore 15.26
Era ora! dopo dieci anni di attesa il Comune di Ortonovo (SP)ha prodotto un piano regolatore che non consente neppure piccoli ampliamenti a causa degli innumerevoli vincoli. Il decreto della Giunta Regionale che spero diventi prestissimo legge risolve il problema di tante famiglie e onesti cittadini che non vogliono fare abusi ma hanno bisogno di una o due stanze in più per il futuro dei figli. La legge non favorisce Berlusconi ma i cittadini che hanno esigenze accettabili e sono onesti. Bravo Burlando. Questa iniziativa mi ha riconciliato con il Centrosinistra.
simona 22 Luglio 2009, ore 8.53
Buongiorno, vorrei porre un quesito avendo acquistato da poco un piccolo magazzino, categoria c/2 con annesso terreno nel comune di Sori in frazione Sussisa, totalmente inagibile perchè è un rudere, che dovrò per forza di cose demolire e ricostruire perchè pericolante, con copertura in ardesia. Dovendo rifare il progetto, perchè quello precedente intestato ai vecchi proprietari è scaduto, chiedo se rientra anche questa tipologia nel cosidetto "piano casa" che dev'essere ancora approvato definativamente. Se non ho capito male si potrebbe ampliare di una certa percentuale in termini di volume, ottenendo un ulteriore premio per la copertura in ardesia e presentando solo la DIA (nei limiti dei regolamenti comunali), tale interpretazione è corretta?Grazie
MARCO PALESTRA 17 Luglio 2009, ore 11.53
Segnalo che la disposizione che esclude gli "edifici condonati" è costituzionalemente illegittima (vedi sent. n. 238 del 2000 dell aCorte Cost.)e, sotto diverso profilo, è contraria al buon senso ed alle finalità della legge. Ritengo che sia estramente importante che il testo vada prontamente emendato su questo punto.Distinti saluti.Marco Palestra
Stefano Scarno 14 Luglio 2009, ore 15.00
Non mi sono chiare alcune cose:- il volume massimo attuale consentito per avere diritto all'aumento di cubatura (fissato in 1000mc) è inteso per ogni singola unità abitativa oppure, nel caso di case bifamigliari, è inteso per tutta la costruzione?- il volume attuale da considerare per i calcoli è inteso per la sola zona abitabile oppure comprende anche i box, le cantine e/o i locali tecnici come il sottotetto?- l'aumento di volume eventuale può essere utilizzato per costruire, ad esempio, un multibox semi-interrato nel giardino di pertinenza?Ringrazio anticipatamente coloro che vorranno darmi maggiori indicazioni.Saluti, Stefano.
Pierluigi Marchesi 13 Luglio 2009, ore 18.36
La rivoluzione più efficate sarebbe quella di inserire nel Piano Casa con valenza generale il preciso obbligo ineludibile per le Amministrazioni Pubbliche operanti in Regiuone Liguria del riscontro ad ogni domanda conservando solo l'istituto del silenzio assenso ed eliminando esplicitamente ogni forma di silenzio inadempimento, silenzio rifiuto, silenzio comunque denominato nell'obbligatorio rispetto dei termini.
alfredo 13 Luglio 2009, ore 16.25
finalmente si comincia a capire qualcosa purtroppo siamo sempre gli ultimi!speriamo che in consiglio vada megliocordiali saluti
Pierluigi Marchesi 11 Luglio 2009, ore 12.04
E' bene che la facoltà di recepire il testo della legge regionale in parola da parte dei Comuni, qualunque sia il contenuto definitivo, variandolo, sia annullata o ridotta al minimo per non svuotarla nè di significato nè di contenuto, coma già ampiamente dimostrato dalla estremamente difforme applicazione della Legge Regionale 24/'01 (sottotetti) e questo, spesso, per sole posizioni demagogiche.
Pierluigi Marchesi 11 Luglio 2009, ore 11.47
Le procedure di condono concluse positivamente hanno ricondotto a legittimità gli immobili "condonati". La discriminazione di esclusione è incostituzionale ed illegittima.
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